ANCHE NEL GIUDIZIO DI REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E’ OBBLIGATORIA LA MEDIAZIONE

L’art. 71 quater disp. att. del codice civile circoscrive la definizione delle liti condominiali alle norme contenute nelle disposizioni del libro III, titolo VI, capo II del c.c. e degli articoli da 61 a 72 delle disp. att. Secondo la Cassazione per tali controversie l’esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di inammissibilità della domanda giudiziale. Infatti, nonostante l’art. 5, comma 4, lett. f, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 esclude l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nei procedimenti in camera di consiglio (vi rientra la revoca dell’amministratore di condominio), la Corte ha ritenuto che la mancata comparizione della promotrice dell’azione di revoca all’incontro davanti al mediatore equivale al mancato avveramento della condizione di procedibilità.

Corte di Cassazione, ordinanza del 18-01-2018 n. 1237/2018
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