ANCHE DOPO LA SUA SCADENZA SI PUO’ RINUNCIARE AL TERMINE ESSENZIALE
Corte di Cassazione Sentenza n. 7450 del 26.03.2018
I Giudici della seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 7450 del 26 marzo 2018 ritengono che il termine per l’adempimento può ritenersi essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 codice civile, solo nel caso in cui risulti in modo inequivocabile, la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo, mentre la relativa indagine, da condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti e soprattutto alla stregua della natura e dell’oggetto del contratto, si risolve in un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’essenzialità del termine, che deriva non tanto dalla qualificazione adottata dalle parti, quanto, piuttosto, dall’intendimento delle stesse di assumere la scadenza fissata come punto di riferimento indeclinabile, non è esclusa dalla proroga del termine stesso, la quale non fa cadere la persistenza dell’interesse a richiedere la prestazione alla nuova scadenza stabilita, qualora gli elementi di giudizio dimostrino che l’adempimento, oltre tale data, impedisce la realizzazione delle finalità funzionali del negozio. La rinuncia al termine essenziale, anche dopo la sua scadenza successiva ai tre giorni di cui all’articolo 1457 codice civile, può assumere forme implicite e risultare da fatti univoci e indicativi della circostanza che il creditore accettando l’adempimento tardivo del debitore abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l’esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo.