agevolazioni per la “prima casa” : deve risultare nell’atto di acquisto
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 4 dicembre 2012, n. 21730
La Corte di Cassazione, ha stabilito che per poter usufruire delle agevolazioni cosiddetta “prima casa” (ai fini dell’applicazione in misura ridotta dell’imposta di registro ovvero dell’Iva e delle imposte ipotecarie e catastali) previste dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131 (Testo unico sull’imposta di registro) nel caso di acquisto di abitazione nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività
è necessario che tale circostanza risulti nell’atto di acquisto.