agevolazioni per la “prima casa” : deve risultare nell’atto di acquisto

agevolazioni per la “prima casa” : deve risultare nell’atto di acquisto

 

 
casa
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile  Ordinanza 4 dicembre 2012, n. 21730

La Corte di Cassazione, ha stabilito che per poter usufruire delle agevolazioni cosiddetta “prima casa” (ai fini dell’applicazione in misura ridotta dell’imposta di registro ovvero dell’Iva e delle imposte ipotecarie e catastali) previste dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131 (Testo unico sull’imposta di registro) nel caso di acquisto di abitazione nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività

è necessario che tale circostanza risulti nell’atto di acquisto.

 

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