Accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dà la possibilità all’erede di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede: così facendo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio del decuius.

Vanno tuttavia fatte alcune precisazioni; la procedura di accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, anche se emancipato (art. 472 c.c.), e quando vi sono delle associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.).

il soggetto interessato dovrà dichiarare al cancelliere della voltaria giurisdizione di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario, ed il cancelliere redigerà un verbale. non appena ultimata la dichiarazione prima di renderla, l’erede avrà il compito di presentare anche istanza per la redazione dell’inventario, che viene effettuato per accertare la consistenza dell’eredità.

Qualora l’erede sia in possesso di beni ereditati e intenda accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.

Mnetre nel caso in cui l’erede non sia in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

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