Risarcimenti ASL, è sufficiente la probabilità di un evento per condannare l’Azienda Sanitaria

Tempi duri per Strutture Sanitarie, infatti per il Tribunale di Taranto, sentenza del 4.01.2016, è sufficiente per accertare la responsabilità di un sanitario o di una struttura ospedaliera, l’elevata probabilità dell’evento e non la certezza.

Il Tribunale pugliese,  ha condannato un’azienda sanitaria locale a risarcire il danno patito da un minore per la degenerazione di un’appendicite acuta non tempestivamente diagnostica.

I genitori del minore, che accusava forti dolori addominali con vomito, lo avevano accompagnato al pronto soccorso; dopo una consulenza medica il bimbo veniva   dimesso con un antidolorifico.

A distanza di poche  ore, i sintomi si erano riacutizzati e il minore era stato portato di nuovo in pronto soccorso.

Veniva ricoverato e tenuto in osservazione per cinque giorni, finché per il manifestarsi di una peritonite acuta diffusa, era stato operato d’urgenza.

I genitori avevano quindi chiesto all’azienda sanitaria il risarcimento dei danni derivanti dall’invalidità permanente e temporanea patita dal figlio, che ritenevano causati dal ritardo nella diagnosi.

Il Tribunale di Taranto, all’ esito di una consulenza medico legale, accertava che già al momento del primo ingresso in pronto soccorso dagli esami ematici erano emersi dati significativi di un importante stato infettivo (in particolare un numero assai elevato di globuli bianchi); dati che erano stati trascurati, limitandosi i sanitari a somministrare una terapia analgesica.

Al successivo accesso al pronto soccorso, la febbre e l’anoressia avrebbero già consentito la formulazione di una diagnosi di appendicite da approfondire tempestivamente con una ecografia addominale.

Secondo il Tribunale tarantino il nesso tra ritardata diagnosi ed effetti lesivi poteva dirsi se non certo, comunque altamente probabile, e questo è bastato per condannare l’azienda sanitaria, sulla scorta della pronuncia delle sezioni unite della Cassazione (sentenze 576 e 581 del 2008), in sede civile la causalità va valutata secondo la regola «del più probabile che non».

Per ricollegare quindi un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista un nesso causale non in termini di certezza (”oltre ogni ragionevole dubbio”, come in sede penale) né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che l’azione o l’omissione del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di altri fattori concomitanti o addirittura assorbenti.

Previous Il B&B può' essere chiuso se minaccia la quiete condominiale
Next La delibera condominiale sull’ascensore è illegittima se la struttura metallica limita la visibilità

You might also like