Allo studente che in gita scolastica scia fuori pista spetta un indennizzo ridotto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3502 /2016 ha stabilito che la scuola è tenuta a pagare un indennizzo ridotto per l’incidente capitato al ragazzo che in gita scolastica scia fuori pista.

I Giudici di Legittimità  confermano la corresponsabilità del giovane, nella misura del 40%, nel determinare l’evento nel quale si era gravemente ferito; Da una parte i magistrati hanno ritenuto non provato che la sorveglianza della scuola fosse adeguata, dall’altro era certo che era stata la condotta imprudente dello studente a determinare il danno. Il giovane, che aveva un’età tale da consentirgli di capire che stava facendo una cosa pericolosa,  aveva abbandonato per una gara con i compagni, la pista battuta, malgrado i cartelli dei divieti posti nell’area e nonostante le espresse indicazioni contrarie degli insegnanti.

Estraneo alla responsabilità il gestore delle piste, il cui obbligo di custodia sta nel mantenere in sicurezza gli impianti, ma non può estendersi, al caso fortuito, rappresentato dalla condotta non appropriata degli utenti.

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