La proposta di conciliazione deve essere fatta prima che si concluda la fase istruttoria

Per il Tribunale di Caltanissetta, giusta  ordinanza del 20.01.2016, il giudice non può più formulare la proposta conciliativa prevista dall’articolo 185-bis del Codice di procedura civile quando la fase istruttoria si è chiusa.

Dopo che il giudice siciliano aveva assunto i mezzi istruttori richiesti dalle parti e disposto una consulenza tecnica d’ufficio, un legale,  aveva chiesto al togato di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell’articolo 185-bis del Codice di rito civile. Articolo per il quale «il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti (…) una proposta transattiva o conciliativa»; tale proposta – prevede il Codice – va avanzata solo «ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto». Un legale aveva aderito alla richiesta, mentre un altro si era opposto, sostenendo che non ne ricorrevano i presupposti dal momento che l’attività istruttoria si era conclusa.

Nel respingere l’istanza, il Tribunale afferma di ritenere che non sussistano gli estremi per formulare la proposta, perché si era ormai completata l’istruzione probatoria e si era già definito sia il thema decidendum che il thema probandum.

Motivo per i quale,  un’eventuale proposta conciliativa finirebbe – si legge nell’ordinanza – con il costituire una anticipazione di giudizio; peraltro, l’udienza per la precisazione delle conclusioni era stata fissata a breve, sicché non si  ravvisavano neppure i presupposti per mandare utilmente le parti in conciliazione. L’istanza è stata quindi rigettata e la causa è stata rinviata all’udienza del 23 marzo di quest’anno per le conclusioni delle parti.

L’ordinanza del giudice siciliano è conforme a una decisione del Tribunale di Milano del 4 luglio 2013, che aveva affermato innanzitutto che la norma contenuta nell’articolo 185-bis del Codice di rito civile, mancando una disciplina transitoria, fosse applicabile anche ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (avvenuta il 22 giugno 2013).

Ha quindi aggiunto che il giudice è tenuto a formulare la proposta nella fase della trattazione, prima udienza, o in quella dell’istruzione, e dunque prima della chiusura dell’istruttoria, dato  che una proposta formulata quando la causa è matura per la decisione significherebbe imporre al giudice di anticipare, esplicitando il contenuto della proposta, la sua probabile decisione finale; e ciò senza che agli atti del processo possa comunque sopravvenire alcun nuovo elemento istruttorio utilizzabile per la sentenza.

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