Titolo IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali (Artt. 115-139)

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE
DEGLI ANIMALI

Aggiornato alle modifiche introdotte con la legge 120 del 29 Luglio 2010


Art. 115.
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche’ non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita’ di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreche’ non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; (59) (74a) 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche’ munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; (40) e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche’ i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
((1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente diguida e’ consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purche’ accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo’ procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo’ prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore e’ responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorita’ parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e’ sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non puo’ conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi’ le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo))
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2. Chi guida veicoli a motore non puo’ aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t ((Tale limite puo’ essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento));
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo’ essere elevato, anno per anno, ((fino a sessantotto)) anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, ((con oneri a carico del richiedente,)) secondo le modalita’ stabilite nel regolamento.
((2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni puo’ continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali e’ richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti)).
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e’ soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
————- AGGIORNAMENTO (59) Il D.LGS. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera a)) che i conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui al comma 1, lettera d), numero 2 del del presente articolo.
————- AGGIORNAMENTO (74a) Il D.LGS. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal D.LGS. 22 dicembre 2008, n. 214, ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera a)) che i conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto 18 anni per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui al comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all’articolo 19, comma 2 dello stesso D.LGS. 286/2005.

Art. 116 Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori 
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.(40) 1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta’ che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita’ alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalita’ di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori e’ esteso a coloro che compiano la maggiore eta’ a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta’ conseguono il certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potra’ essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori i conducenti gia’ muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneita’ per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneita’ alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264. (40) 3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e’ superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e’ richiesta la patente della categoria D;
D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E – Autoveicoli per la cui guida e’ richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche’ il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e’ richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche’ il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e’ richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu’ minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida dei veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddetti patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche’ con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche’ i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e’ richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia’ lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e’ richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita’ della patente puo’ essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi. (40) 8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta’ inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalita’ e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non puo’ essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sara’ definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla quale risulti la loro idoneita’ allo svolgimento di tale attivita’. (12) (22) (40) 8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo’ essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita’, capacita’ o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. (40) 10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonche’ i requisiti, le modalita’ e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e’ titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell’omesso pagamento. (22) (40) 11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e’ subordinato ad un esame (( . . . )) svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attivita’ collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. ((La prova di verifica dei corsi)) organizzati in ambito scolastico e’ espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi.
((Nell’ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e’ svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l’esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attivita’ di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore)). Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall’articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalita’, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria. ((80)) 12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita’ di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e’ punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche’ revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica. (19) 13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita’ di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque. (40) (47) 14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9 15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
(40) 16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e’ possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
————- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Il termine del 1 luglio 1994 di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall’articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, e’ prorogato al 30 giugno 1995”.
————- AGGIORNAMENTO (19) La Corte costituzionale, con la sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 15/1/1997, n. 3) ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale del comma 13 del presente articolo 116 “nella parte in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale e’ richiesta patente di categoria A”.
————- AGGIORNAMENTO (22) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha diposto (con l’art. 17, comma 25) che gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al comma 11 del presente articolo sono soppressi.
La stessa L. ha inoltre disposto (con l’art. 17, comma 26) che e’ soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al comma 8 del presente articolo.
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ha disposto che il comma 13-bis del presente articolo 116 entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
————- AGGIORNAMENTO (47) Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo introdotto dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n. 214, avendo modificato l’art. 18 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto che il comma 13-bis del presente articolo “entra in vigore il 1 luglio 2004”.
————- AGGIORNAMENTO (80) La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 17, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011”.

Art. 117 Limitazioni nella guida 
1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e’ consentito il superamento della velocita’ di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e’ consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,((superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano)) ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purche’ la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (68) (70) (71a) (74) (76a) ((80)) 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita’ per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita’ sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita’ di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita’ della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (68) ————- AGGIORNAMENTO (68) Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, ha stabilito che “Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
N.B.: per le precedenti modifiche relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 5 del presente articolo vedere il D.M. 29/12/2006 in G.U. 30/12/2006, n. 302.
————- AGGIORNAMENTO (70) Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° luglio 2008”.
————- AGGIORNAMENTO (71a) Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l’art.
2, comma 2) che “Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009”.
————- AGGIORNAMENTO (74) Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2010”.
————- AGGIORNAMENTO (76a) Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal “1° gennaio 2011”.
————- AGGIORNAMENTO (80) La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 18, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 118.
Patente e certificato di idoneita’ per la guida di filoveicoli 
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli , il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneita’ rilasciato dal competente ufficio ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)), su proposta della azienda interessata. ((40))2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneita’ si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore gia’ autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalita’ ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneita’.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L’ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneita’ alle funzioni di guidatore di filobus, che e’ valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneita’ abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validita’ nel tempo del certificato di idoneita’ e’ la stessa della patente di guida in possesso dell’interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validita’ a norma dell’art. 126, l’ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneita’. Se la validita’ della patente non viene confermata, il certificato di idoneita’ deve essere ritirato a cura dell’ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)) possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita’ i titolari del certificato di idoneita’ alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneita’. ((40)) 9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneita’ alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneita’ alla guida di filoveicoli e’ ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli , del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o del certificato di idoneita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.

Art. 119.
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 
1. Non puo’ ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e’ effettuato dall’ufficio della unita’ sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato puo’ essere effettuato altresi’ da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo ((o in quiescenza)) o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
((L’accertamento puo’ essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche’ abbiano svolto l’attivita’ di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni)).
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.(40) ((80)) 2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e’ effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unita’ sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e’ subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
((2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalita’ sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi’ individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita’ delle patenti possedute, nonche’ da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente))
((80)) 3. L’accertamento di cui((ai commi 2 e 2-ter)) deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. ((La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia)).
4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici e’ effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita’ sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici; Nel caso in cui il giudizio di idoneita’ non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra’ procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta’ ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e’ fatta richiesta dal prefetto o dall’ ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;(40) d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneita’ e la sicurezza della guida.
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica e’ integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale ((5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneita’ alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresi’ all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validita’ della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita’ ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validita’ della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della societa’ Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita’ di esperire tali ricorsi)).
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (47) 7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalita’ di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalita’ di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra’ far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra’ farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcoolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita’ di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelati. Puo’ intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia.(40) d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B. C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e’ istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico – scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.(40) ————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
————- AGGIORNAMENTO (47) Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto che le disposizioni del comma 6 del presente articolo hanno effetto dal 1° settembre 2003.
————- AGGIORNAMENTO (80) La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 23, comma 2) che “Le spese relative all’attivita’ di accertamento di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 4) che “Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter” 

Art. 120 (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116).

1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, ((nonche’ i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma)).
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate ((al primo periodo del comma 1)) del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori. La revoca non puo’ essere disposta se sono trascorsi piu’ di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati ((al primo periodo del medesimo comma 1)).
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 e’ ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita’ necessarie per l’ adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

Art. 121.
Esame di idoneita’
1. L’idoneita’ tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita’ e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita’ e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita’ Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all’art. 116 e per l’idoneita’ degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all’art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
(40) 4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3. (40) 5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita’ di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L’esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo’ svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. (40) 7. Le prove d’esame sono pubbliche.
((8. La prova pratica di guida non puo’ essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122)).
9. A partire dal 1 gennaio 1995 la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita’ dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. ((Nel limite di detta validita’ e’ consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida)).
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esam di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne h fatto richiesta ai sensi dell’art. 116. (40) ————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.

Art. 122.
Esercitazioni di guida
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validita’ della patente ad altre categorie di veicoli ed e’ in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti e’ rilasciata un’ autorizzazione per esercitarsi alla guida((, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite piu’ di due prove))((80)) 2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e’ stata richiesta la patente o l’estensione di validita’ della medesima, purche’ al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di eta’ non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita’. Se il veicolo non e’ munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore non puo’ avere eta’ superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica “P”. Tale contrassegno e’ sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita’ di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
((5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita’ di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma)).
6. L’autorizzazione e’ valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
————- AGGIORNAMENTO (80) La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 20, comma 3) che “Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 123.
Autoscuole 
1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province((, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis)).
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attivita’ e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa’, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attivita’. Il titolare deve avere proprieta’ e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonche’ la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente ; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attivita’ di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita’ finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa’ di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso ((dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacita’ finanziaria)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 (67) 5. La dichiarazione puo’ essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita’ finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale ((, maturata negli ultimi cinque anni)). Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita’ finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo’ essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1.
7. L’autoscuola deve ((svolgere l’attivita’ di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,)) possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu’ scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. (40)((80)) ((7-bis. In ogni caso l’attivita’ non puo’ essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma e’ ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni)).
8. L’attivita’ dell’autoscuola e’ sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l’attivita’ dell’autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu’ ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; (40) c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola. (40) 9. L’esercizio dell’autoscuola e’ revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita’ finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola;
c) siano stati adottati piu’ di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo e’ parimenti revocata l’idoneita’ tecnica. L’interessato potra’ conseguire una nuova idoneita’ trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita’ finanziaria; i requisiti di idoneita’, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale delle autoscuole per conducenti; ((le modalita’ di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);)) le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonche’ la durata dei corsi; i programmi di esame per l’accertamento della idoneita’ tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
((10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l’attivita’ di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche’ dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10))
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11. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la dichiarazione di inizio attivita’ o i requisiti prescritti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa attivita’, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attivita’ di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attivita’ di autoscuola e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
((11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e’ sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneita’ dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attivita’ per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e’ adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma))
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12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio’ abilitato ed autorizzato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita’ per la dichiarazione di inizio attivita’ ((, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis)). Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell’attivita’ di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
————- AGGIORNAMENTO (67) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l’art. 10, comma 5-ter) che le modifiche apportate al comma 4, secondo e terzo periodo del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto 7/2007.
————- AGGIORNAMENTO (80) La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 20, comma 6) che “Le autoscuole che esercitano attivita’ di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarita’ dell’autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 124. (9) (30) Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche’ macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi- cate dall’art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonche’ delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall’art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
(( 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ))

Art. 125. (9) (47) Validita’ della patente di guida 
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali e’ richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali e’ richiesta la patente delle categorie B e C.
(( 1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e’ richiesto il certificato di idoneita’ alla guida di cui all’articolo 116. )) 2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e’ valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. (( Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo )) per il quale e’ richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui e’ in possesso, (. . .) e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero,munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida e’ prevista una patente di categoria diversa, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 126 Durata e conferma della validita’ della patente di guida 
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta’ sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta’ sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta’.
La patente della categoria D e’ valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo’ stabilire termini di validita’ piu’ ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all’uso cui sono destinati i veicoli condotti, all’eta’ dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi’ in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all’articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validita’ della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta’ ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. (15) 4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi piu’ brevi indicati sul certificato di idoneita.
5. La validita’ della patente e’ confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida ((un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validita’)).
A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell’art.
119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ((i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo)). Analogamente procedono le commissioni di cui all’art. 119, comma 4, nonche’ i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all’art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita’ della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e’ responsabile in solido dell’omesso pagamento. La ricevuta andra’ conservata dal titolare della patente per il periodo di validita’. ((Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita’)). (40) ((80)) 5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita’ della patente e’ altresi’ confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita’ diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra’ confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L’autorita’ sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita’ della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. (40) 7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validita’ sia scaduta e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
————- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che e’ prorogata al 31 dicembre 1997 la validita’ dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza delle patente di guida dei veicoli.
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
————- AGGIORNAMENTO (80) La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 21, comma 3) che “Le disposizioni del comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2”.

Art. 126-bis Patente a punti 
1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu’ violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e’ prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
(54) 3. Ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo’ controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita’ indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche’ il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio’ autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.
((La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame)). A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalita’ di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneita’ tecnica di cui all’articolo 128. ((Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,)) l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)) Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e’ sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e’ notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
((6-bis. Per le violazioni penali per le quali e’ prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne da’ notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)).
————- AGGIORNAMENTO (54) La Corte costituzionale con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (in G.U. 1a s.s. 26/01/2005, n. 4) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui dispone che “nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, anziche’ “nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

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Art. 127. (9)(11)(31) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104 ))

Art. 128.
Revisione della patente di guida 
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonche’ il prefetto nei casi((previsti dagli articoli 186 e 187)), possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita’ i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneita’ tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneita’ sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (40) ((1-bis. I responsabili delle unita’ di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneita’ alla guida e’ valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unita’ riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.
1-ter. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e’ sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita’ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater))
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3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.

Art. 129.
Sospensione della patente di guida 
1. La patente di guida e’ sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
2. La patente di guida e’ sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita’ o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente e’ sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. (15) 3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e’ sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida e’ sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e’ stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest’ultimo segnala il provvedimento all’autorita’ competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da’ immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato gia’ esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno. (40)((4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e’ atto definitivo.)) ((47)) ————- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dlla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l’art. 2, comma 3) che i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal presente comma, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
————- AGGIORNAMENTO (47) Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto che “le disposizioni del comma 4 del presente articolo hanno effetto dal 1 settembre 2003”.

Art. 130 Revoca della patente di guida 
1. La patente di guida e’ revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri: (40) a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non piu’ idoneo; (24) (33) (46) c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorche’ siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato puo’ direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita’, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita’ previsti dall’art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata. (15) ((2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e’ atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e’ ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e’ comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e’ accolto, la patente e’ restituita all’interessato)).
((47)) ————- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dlla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l’art. 2, comma 3) i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal presente articolo, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.
————- AGGIORNAMENTO (24) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 28/10/1998, n. 43) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b), del presente decreto, nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che “sono stati” sottoposti a misure di sicurezza personali.
————- AGGIORNAMENTO (33) La Corte costituzionale con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
————- AGGIORNAMENTO (46) La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n.
239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2003, n. 29) dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura”.
————- AGGIORNAMENTO (47) Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto che le disposizioni del comma 2-bis, primo periodo, del presente articolo hanno effetto dal 1° settembre 2003.

Art. 130-bis (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120 ))

Art. 131.
Agenti diplomatici esteri
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunita’ spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all’immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo.
4. La validita’ delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita’, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

Art. 132. (8) Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia’ adempiuto alle formalita’ doganali, (( o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 )) se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 133.
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia e’ vietato l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 134 Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri 
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano gia’ adempiuto alle formalita’ doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari (( o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea )) che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93. (16) ————— AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n.
110 (in G.U. 1a ss. 17/4/1996, n. 16) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.

Art. 135.
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali e’ valida la loro patente o il loro permesso, purche’ non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, e’ prescritto, altresi’, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall’autorita’ competente dello Stato ove e’ stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneita’, quando prescritto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

Art. 136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita’ europea 
1. I titolari di patente in corso di validita’, rilasciata da uno Stato membro della Comunita’ economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali e’ valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneita’ di cui all’art. 121. La patente sostituita e’ restituita, da parte dell’autorita’ italiana che ha rilasciato la nuova patente, all’autorita’ dello Stato membro che l’ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a se stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocita’, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell’art. 126, comma 5.
4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici non e’ richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunita’ europea, e’ stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non puo’ essere accordata una validita’ che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui e’ richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia’ in sostituzione di una precedente patente italiana, e’ rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l’esame di idoneita’.
((6. A coloro che, trascorso piu’ di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non piu’ in corso di validita’ si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell’articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso piu’ di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non piu’ in corso di validita’ si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 116.))
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validita’, ovvero a coloro che, trascorso piu’ di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validita’, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validita’.

Art. 137.
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida 
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri)), previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali. ((40)) 2. I competenti uffici((del Dipartimento per i trasporti terrestri)) rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (11) (15) ((40)) ————- AGGIORNAMENTO (11) Il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l’art. 16, comma 3) che le disposizioni contenute nell’art. 12, che hanno modificato il comma 2 del presente articolo, sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allo stesso D.P.R. 575/1994.
————- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica della data di entrata in vigore del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 al 1° ottobre 1995; conseguentemente, viene modificata la data di operativita’ delle modifiche apportate dal comma 12 del D.P.R. 575/1994 al comma 2 del presente articolo.
————- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002, n. 284, nel modificare l’art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.

Art. 138 (9) (14) (22) (47) (55) Veicoli e conducenti delle Forze armate 
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma 6. All’eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all’addestramento all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessariper la guida, all’esame di idoneita’ e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneita’, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreche’ la richiesta venga presentata per il tramite dell’autorita’ dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare puo’ ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalita’ stabilite dal Ministero dei trasporti, purche’ gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale dipendono l’arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilita’ del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di (( Trento e di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa )) italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e’ soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125, comma 3. La patente di guida e’ sospesa dall’autorita’ che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche’ i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato.

Art. 139. (47) (( Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale )) (( 1. Ai soggetti gia’ in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 e’ rilasciata apposita patente di servizio la cui validita’ e’ limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita’ per il rilascio della patente di cui al comma 1. ))

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