Voli Aerei …, niente più ritardi grazie alla pronuncia della Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 12/05/2011, n. 294

   Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 12/05/2011, n. 294

L’art. 5, n. 3, del Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, che istituisce le norme principali in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di voli negati, di cancellazioni  ritardi prolungati, va interpretato, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la recente pronuncia, nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all’eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Dovrà quindi preventivare un certo lasso di tempo che gli premetta di effettuare il volo quando le circostanze eccezionali siano venute meno.

Al contrario, questo indirizzo non va preso alla lettera, nel senso che sia previsto un tempo minimo che possa essere applicato a tutti i vettori aerei, e in tutte i casi in cui si manifestino situazioni di eccezionale gravità. Per tali ragioni la valutazione della capacità del vettore aereo di garantire l’intero volo previsto alle nuove condizioni emergenti dall’accadimento delle gravi circostanze, deve essere fatta tenendo presente che il lasso di tempo previsto non crei al vettore stesso una situazione troppo gravosa per la sua società. 

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