Violazione degli obblighi di assistenza familiare Trib. Prato, 05/08/2011

Violazione degli obblighi di assistenza familiare Trib. Prato, 05/08/2011


Interessante l’interpretazione dell’art 570 c.p. inerente al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare; il Trib di Prato ha infatti precisato che la non corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale non costituisce condotta idonea ad integrare, la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 570 c.p.. Il concetto di mantenimento ha infatti una portata ben diversa rispetto ai semplici di mezzi di sussistenza di cui all’art. 570 c.p., poichè comprendente tutto ciò che sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla posizione economica dell’avente diritto e non quanto necessario per soddisfare le elementari necessità di vita del beneficiario, quali vitto, abitazione, spese per utenze indispensabili, medicinali e vestiario. 
DI SEGUITO LA SENTENZA INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PRATO

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Prato in persona del Giudice Monocratico dr. G.Landini alla pubblica udienza del 13.06.2011 la seguente

SENTENZA

NEI CONFRONTI DI

Ge.Gi. nato Catanzaro il (…) con domicilio eletto in Prato

Libero – contumace

Data del deposito

IMPUTATO

a) per il reato di cui all’art.570, commi 1 e 2, n. 2 c.p., perché si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti la potestà di genitore e faceva mancare alla figlia minore Ge.Sa., nata il (…) i mezzi di sussistenza, nello specifico, omettendo di corrispondere la somma di 300,00 Euro mensili quale assegno per il mantenimento della figlia, così come stabilito con ordinanza del Presidente del Tribunale di Prato in sede di separazione tra i coniugi in data 26.1.2007.

b) del delitto di cui all’art.388 c.2 c.p., perché essendo stabilito dal Tribunale di Prato in sede di separazione dei coniugi con ordinanza del 26.1.2007, ometteva di versare la somma di 100,00 Euro mensili quale assegno per il mantenimento della propria coniuge Ta.Ma..

Reati commessi in Prato fino al (…).

Identificata la persona offesa in:

Ma.Ta., residente a Prato;

Svolgimento del processo e motivi della decisione


Ge.Gi. veniva citato dinanzi al Giudice Monocratico per essere giudicato in ordine ai reati indicati in epigrafe. L’imputato seppur regolarmente citato non compariva al processo senza addurre alcun legittimo impedimento e dunque veniva dichiarato contumace. All’udienza del 13 giugno 2006 venivano formulate le richieste istruttorie e sentita la persona offesa Ma.Ta. la quale dichiarava di rimettere la querela sporta il 18 aprile 2008 nei confronti del marito Ge.Gi.; il difensore del Ge., munito di procura speciale dichiarava di accettare la remissione di querela.

Il procedimento proseguiva per il reato di cui al 570 II comma reato perseguibile d’ufficio; esaurita l’istruttoria il P.M. chiedeva l’assoluzione dal reato di cui all’art.570 II comma c.p. e sentenza non doversi procedere per remissione di querela per il capo B; il difensore si associava alle richieste del P.M.

La Ma. in merito all’omesso versamento della somma stabilita dal Giudice in sede di separazione per il mantenimento della figlia minore Sa., pari a 300,00 Euro riferiva che in realtà il Ge. aveva versato solo saltuariamente la somma indicata.

Il motivo per cui il Ge. aveva avuto difficoltà a dare i 300,00 Euro mensili era legato a difficoltà economiche dello stesso ed a problemi lavorativi ma lo stesso era sempre stato presente per la minore comprando anche nel momento del bisogno le medicine e il necessario per la scuola. La Ma. lavorava all’epoca e con il proprio stipendio riusciva a pagare l’affitto ed alla piccola non mancava niente. I due si erano poi riappacificati ed adesso vivevano nuovamente insieme. L’inosservanza parziale delle statuizioni economiche adottate in sede di separazione personale dal giudice civile non integrano automaticamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, infatti, non sussiste alcuna interdipendenza tra il reato punito dall’art. 570 c.p. e l’assegno liquidato dal giudice in sede civile, sia che tale assegno sia corrisposto in misura ridotta, sia che non venga corrisposto affatto.

Il reato di cui all’art. 570 secondo comma n. 2 c.p. infatti si realizza solo qualora sussista lo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei “mezzi di sussistenza”, nonché il mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi per legge vi sia tenuto ed abbia effettivamente la capacità economica di fornirli, quando per “mezzi di sussistenza”, deve intendersi tutto ciò che è strettamente indispensabile a prescindere dalle condizioni sociali degli aventi diritto, e con ciò intendendo quello che è necessario per soddisfare le elementari necessità di vita, includendovi vitto, abitazione, spese per utenze indispensabili, medicinali, vestiario e quant’altro. Il concetto di “mezzi di sussistenza” espresso dall’art. 570 c.p va quindi tenuto ben distinto da quello di “mantenimento” che ha portata molto più ampia, comprendente tutto quanto sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla posizione economica dell’avente diritto. Dunque in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento statuito dal giudice in sede civile o di versamento in una misura inferiore, può anche verificarsi il caso che questo sia comunque sufficiente a soddisfare i bisogni primari e che quindi si prospetti una semplice ipotesi inadempimento civilistico. Nel nostro caso, alla luce degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, può affermarsi con certezza che nessuno dei due elementi richiesti per la realizzazione della fattispecie si sia configurato infatti alla minore non sono mai mancati i mezzi di sussistenza. È pur vero che il Ge. non consegnava tutti i mesi l’assegno di mantenimento per la minore ma ciò era dovuto alla incapacità economica dello stesso che in ogni caso, per quanto poteva, cercava di essere presente nella vita ella figlia e tali circostanze sono state confermate dalla querelante. Alla luce di quanto appena detto il Ge. deve essere mandato assolto perché i fatti come configurati non costituiscono reato, ma una ipotesi di inadempimento la cui sede di tutela non può che ritenersi quella civile.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 I co. c.p.p.

Assolve Ge.Gi. dal reato a lui di cui all’art. 570 comma II ° n. 2 perché il fatto non costituisce reato. Visto l’art. 529 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Ge.Gi. per i reati di cui all’art. 570 comma I e 388 comma II c.p.essendo il reato estinto in seguito ad intervenuta remissione di querela. Motivi a giorni 45.

 

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