VERIFICHE NULLE SE IL FISCO NON RISPETTA LA PROCEDURA PENALE

a cura dell’avv. Matteo Sances

 

 Se durante una verifica fiscale i funzionari individuano elementi di un possibile reato devono comunque proseguire le loro operazioni anche se nel rispetto delle maggiori garanzie previste dal Codice di Procedura Penale. Diversamente le risultanze della verifica risultano inutilizzabili ai fini penali.

A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte che con recente sentenza ha dato ragione a un contribuente che sosteneva l’inutilizzabilità dei dati emersi nel procedimento penale a suo carico poiché

non gli erano state concesse tutte le garanzie stabilite dall’articolo 220 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale (sent. Corte di Cassazione n.4919 del 3/02/2015; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  – Sez. Documenti).

Il predetto articolo, infatti, prevede che “Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato,gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.

Tale principio riveste notevole importanza soprattutto perché stravolge il normale operato dei funzionari della Guardia di finanza e Agenzia delle entrate i quali in genere operano in maniera meno garantista, ossia proseguendo nella verifica anche in caso di riscontro di elementi di reato, limitandosi poi successivamente all’invio delle risultanze (in genere evidenziate nel Processo verbale di constatazione) alla Procura della Repubblica.

Tale operato dunque viene ritenuto ora talmente illegittimo da giustificare l’inutilizzabilità dei dati nei confronti del contribuente.

 

Avv. Matteo Sances

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