Vantarsi con gli amici del bar della proprie prestazioni sessuali non configura il reato di diffamazione se le dirette interessate non sono identificabili – Cassazione Penale sentenza n. 25458/2011

Vantarsi con gli amici del bar della proprie prestazioni sessuali non configura il reato di diffamazione se le dirette interessate non sono identificabili – Cassazione Penale sentenza n. 25458/2011

4_amici_al_barCorte di Cassazione Penale sentenza n. 25458/2011

La Cassazione ha stabilito che vantarsi delle prestazioni sessuali non è reato, purchè venga fatto con una particolare  discrezione.Così ha deciso la Corte di Cassazione, sancendo che non configura il reato di diffamazione il vantarsi con gli amici delle proprie evoluzioni “sotto le lenzuola” se i diretti interessati non sono perfettamente identificabili.

Il caso curioso rigurdava un muratore quarantenne del Nord Italia,  che in primo grado veniva condannato dal giudice di pace per diffamazione aggravata, in quanto, stando alla pronuncia, l’imputato  nel corso di una cena conviviale avrebbe raccontato a commensali di avere effettuato dei lavori di ristrutturazione presso un cantiere e di aver “unito l’utile al dilettevole intrattenendo  con due sorelle conosciute al cantiere rapporti sessuali a tre”.

La Cassazione ha ribaltato la sentenza di primo grado, stabilendo che il muratore, aveva fatto solo i nomi delle interessate senza far riferimento al cognome né al luogo del piccante incontro.

Ciò però è stato sufficiente per i commensali per scatenare l’immediato dileggio che aveva portato alla querela sporta da un parente delle signore interessate, presente anche lui alla cena.

I Gidici del Palazzaccio, nell’accogliere la tesi difensiva dell’uomo,   hanno annullato la sentenza impugnata «perché il fatto non sussiste»; chiarendo che, in via generale,“in tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone”.

Il reato di La diffamazione, poi, viene ad esistenza sussiste solamente nel caso in cui “le persone cui le frasi si riferiscono individuabili»”.

Nella storia oggetto della pronuncia di assoluzione, gli ermellini  hanno rilevato che il muratore “quando aveva parlato del comportamento sessuale disinvolto nel quale si era, a suo dire, imbattuto nelle due sorelle, non aveva menzionato anche il relativo cognome e tantomeno precisato la località del cantiere”.  

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