Tribunale di Prato: la mediazione delegata si applica a tutte le controversie

Tribunale di Prato: la mediazione delegata si applica a tutte le controversie

mediazione

Il Tribunale toscano, ha stabilito che la mediazione delegata deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria.

Questa è la massima deducibile dalla sentenza che emessa dal tribunale di Prato lo scorso gennaio da parte del  Il Giudice dott. RAFFAELLA BROGI,

Il togato, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 gennaio 2012, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che il d. lgs. n. 28/2010 ha introdotto l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, prevedendo due tipi di mediazione: quella obbligatoria, che costituisce una vera e propria condizione di procedibilità (art. 5, comma 1), e quella su invito del giudice (art. 5, comma 2);

che, in particolare, con riferimento alla mediazione su invito del giudice, l’art. 5, II comma, d. lgs. 28/2010 prevede che: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”;

che tale norma deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc;

che tale conclusione è supportata dal fatto che, nel caso dell’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010, spetta al giudice invitare le parti alla mediazione, secondo la “natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti.”;

che tale soluzione ermeneutica è preferibile non solo alla luce di un principio di economia processuale, ma è anche maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.; che, nondimeno, l’esercizio di tale potere discrezionale deve tenere conto non solo dei principi appena richiamati, ma, altresì, del favor mediationis quale emerge dal d.l. n. 212/2011, il cui art. 12 prevede che: “1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, dopo il comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.”;

b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,»;

che l’imposizione al capo dell’ufficio giudiziario di adottare, nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;

che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che: 1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi; 2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori; 3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);

visto l’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010 P.Q.M. invita le parti a procedere alla mediazione. Rinvia all’udienza del 31 gennaio 2012 ore 9.00 per l’eventuale adesione delle parti all’invito a procedere alla mediazione. Rimette all’esito della verifica dell’intento delle parti di aderire all’invito a procedere alla mediazione la decisione sui mezzi istruttori. Si comunichi.

Prato, 16 gennaio 2012

Il Giudice dott. RAFFAELLA BROGI

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