DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA Trib. Genova, 25/10/2010

GLI SCHIAMAZZI DEL BAR SOTTO CASA NON VI FANNO DORMIRE??!!…… E’ PENALMENTE RESPONSABILE IL PROPRIETARIO

E’ imputabile del reato p. e p. dall’art. 659 c.p., colui il quale, nella sua qualità di esercente del bar, non impedendo gli schiamazzi degli avventori ed abusando degli strumenti di riproduzione musicale, abbia arrecato disturbo alle occupazioni ed al riposo degli abitanti nel vicinato. Perché si configuri la fattispecie di cui all’art. 659 c.p., è necessario che i lamenti rivelino una sorta di attitudine ad arrecare disturbo alla quiete delle persone, superando la normale tollerabilità. La contravvenzione in questione non è configurabile nel caso in cui siano offesi solamente i soggetti che si trovino in un luogo contiguo a quello dal quale provengano i rumori; in tal caso il fatto non rileva penalmente dovendo piuttosto inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti.

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