GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Trib. Bari Sez. I, 03/11/2010

Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato d’ebbrezza, lo stato d’alterazione psicofisica del conducente del veicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente con l’ausilio dell’alcol test, infatti, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali, e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può desumere lo stato d’ebbrezza da qualsiasi elemento sintomatico, così come può disattendere l’esito fornito dall’etilometro, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. Ne si ritiene che tale principio possa essere superato dal dato normativo secondo cui il legislatore, per l’accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, ha voluto far riferimento a parametri oggettivi.
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