TERMINI DOPPI PER L’ACCERTAMENTO IN CASO DI REATO

TERMINI DOPPI PER L’ACCERTAMENTO IN CASO DI REATO

 

Per poter usufruire del raddoppio dei termini dell’accertamento fiscale non basta il mero inoltro della notizia di reato in Procura da parte dell’Amministrazione Finanziaria ma è necessario che quest’ultima risulti fondata.

In caso contrario l’Ufficio delle imposte potrebbe facilmente aggirare la norma e inviare notizie di reato al solo fine di avere più tempo per effettuare le verifiche nei confronti dei contribuenti.

A tali conclusioni sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che,

con sentenza n.3730/45/14, depositata in data 8/07/2014, hanno accolto l’appello del contribuente il quale contestava la tardività dell’accertamento fiscale e la pretestuosità dell’invio della denuncia di reati fiscali in Procura (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  – Sez. Documenti).

In pratica, la questione riguarda il comma 24 dell’art.37 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 il quale prevede che i termini ordinari per l’accertamento (in genere 4 o 5 anni a seconda se il contribuente abbia presentato o meno la dichiarazione dei redditi) siano raddoppiati in caso di reati fiscali.

Alla luce di ciò, secondo i giudici “… è pacifico che, ai fini della verifica della legittimità dell’utilizzo del maggior termine, debba essere accertata l’esistenza dell’obbligo di denuncia penale da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio. Tale accertamento preliminare prescinde dalla semplice enunciazione nell’atto di accertamento dell’inoltro o del futuro inoltro della notizia di reato alla Procura della Repubblica,ma deve contemplare l’esistenza dell’obbligo di denuncia, cioè l’emersione di fatti illeciti che integrino un reato, commessi dal soggetto” (si veda la sentenza a pagina 2).

Chiarito questo importante aspetto, i giudici hanno escluso nel caso di specie la legittimità della denuncia effettuata dall’Agenzia delle Entrate e dunque hanno annullato l’accertamento fiscale poiché privo dei requisiti di legge oltre che tardivo.

 

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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