Sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia anche a seguito della cessazione del rapporto di convivenza

 

 

Corte di cassazione penale  Sentenza 14 febbraio 2013 n 7369.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito che il reato di maltrattamenti in famiglia continua, anche a seguito della cessazione del rapporto di convivenza.

Tale principio è stato emesso dalla Corte a seguito accogliendo in parte il ricorso di un uomo condannato, ad un monte pena più alto per il sommarsi del reato di maltrattamenti per il periodo della convivenza con quelli di ingiuria, minaccia e molestie per il periodo successivo alla fine della coabitazione.


Per costante giurisprudenza, infatti : “la cessazione del rapporto di convivenza, ad esempio, a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale”,  indi per cui 

 

“laddove l’agente, come nel caso in disamina, perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti, dopo la cessazione della convivenza, senza alcun iato cronologico, si verifica una protrazione dell’arco temporale di esplicazione del reato di cui all’articolo 572 Cp”.

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