SOVRAINDEBITAMENTO: IL GIUDICE DEVE SEMPRE VALUTARE LA CONVENIENZA DEL PIANO

SOVRAINDEBITAMENTO: IL GIUDICE DEVE SEMPRE VALUTARE LA CONVENIENZA DEL PIANO


a cura dell’avv. Matteo Sances e Dott. Antonio Mangia

 

Se nella procedura di composizione della crisi, il creditore contesta il piano del consumatore presentato dall’Organismo di Conciliazione della Crisi (cd OCC), il Giudice dovrà valutare la convenienza dello stesso rispetto alle eventuali alternative, tra cui anche la vendita di tutti i beni del debitore.

 

Questo afferma il Tribunale di Pistoia in un recente decreto

 (si veda Decreto del Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, del 03/01/2014 a firma della Dott.ssa Rosa Selvarolo, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), in tale sede il Giudice, accolta la contestazione presentata dal creditore principale prima dell’omologazione del piano (si trattava di  una banca), analizza la bontà del piano presentato dall’OCC rispetto alla possibile liquidazione dei beni del debitore.

 

Nel caso di specie, il consumatore, trovatosi senza lavoro nel 2012 e prossimo alla pensione ed avendo contratto finanziamenti per un complessivo debito di euro 43.000,00, ricorreva alla procedura da sovraindebitamento depositando, con l’ausilio dell’OCC, un piano del consumatore che prevedeva il pagamento complessivo di euro 12.000,00 nell’arco di 6 anni attraverso una rata mensile di euro 15,00 per il primo anno (attingendo al reddito della moglie) e di euro 200,00 al percepimento della pensione. Il creditore principale contestava il piano presentato, affermando che il piano non fosse conveniente in quanto disponeva in suo favore il rimborso di soli 11.000,00 euro  ed inoltre, vista l’incertezza riguardo la pensione futura da percepirsi, chiedeva la garanzia di un terzo. Il giudice, rilevato che il debitore non era in grado di formulare un proposta migliorativa rispetto a quella presente nel piano, afferma che “per omologare il piano deve … escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento…” ed in ordine alla contestazione sulla convenienza “è necessario accertare … se il credito possa essere soddisfatto … in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria…”. Il Giudice, valutato il complesso di beni, quasi tutti impignorabili, ricevuta un’attestazione presuntiva sulla pensione dal patronato locale e ritenuta pignorabile la sola quota di 1/5 della pensione, omologa il piano del consumatore ritenendo che “le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero del tutto inferiori rispetto quanto offerto del debitore in pagamento dei creditori.” e “sebbene non sia stata presentata una garanzia formale da parte di un terzo, il piano proposto è stato formulato sulla base della valutazione nel reddito complessivo degli emolumenti percepiti dalla moglie: solo in considerazione degli stessi … egli potrà versare una somma in pagamento dei suoi creditori … L’importo contenuto della rata mensile … la durata contenuta dei pagamenti e le aspettative di vita … consentono di ritenere fattibile il piano.”.

 

Sulla scorta di queste affermazioni possiamo rilevare che, seppure il giudice possa omologare il piano del consumatore anche se contestato dai creditori, dovrà sempre analizzarne la fattibilità e la convenienza ricorrendo anche a presunzioni “verosimili”. Il Giudice, che sembra accolga anche l’affermazione dell’OCC “il piano, come proposto, è conveniente … perché i creditori risparmierebbero le spese ed i tempi lunghi connessi alla liquidazione”, procede all’analisi di ogni singolo aspetto del piano, senza mai discostarsi dalla salvaguardia del reddito minimo garantito. Anche in questo caso, si giunge all’omologazione di un piano del consumatore che vede la riduzione del debito complessivo di circa il 72%, essendo, questa, l’unica strada percorribile per uscire dalla perdurante situazione di sovraindebitamento.

Non in ultimo, si può anche affermare che la garanzia del terzo potrà essere anche implicita o effettiva, ad esempio attraverso l’utilizzo di una quota del reddito per il pagamento della rata mensile.

 

Il provvedimento in commento offre un quadro reale e completo sulle potenzialità di questo nuovo strumento e sulla possibilità di tutti i cittadini di poterne realmente usufruire. Proprio per questo motivo il nostro centro studi continua nell’opera di fare chiarezza attraverso l’analisi di queste prime pronunce dei giudici.

 

 

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