Si può licenziare il lavoratore infedele beccato da un detective privato – Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 13789 del 23 Giugno 2011
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 13789 del 23 Giugno 2011
Con la recente sentenza n. 13789 del 23 giugno 2011, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ha determinato che è lecito per il datore di lavoro far ricorso ai servigi dell’agenzia investigativa per provedere alla tutela del patrimonio azinedale . i Giudici di Piazza cavour hanno confermato il dettato dello Statuto dei lavoratori, puntualizzando che è lecita l’attività di investigazione riguardante violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti, essendo giustificato ciò anche dal semplice sospetto o dalla mera ipotesi che l’llecito sia in piena esecuzione.
Il passo della sentenza a rigurado è chiarissimo: il datore di lavoro è eggittimato a “ricorrere ad agenzie investigative – purché non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’articolo 3 direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori”. esssendo ciò giustifcato “non solo per l’avvenuta perpetrazione degli illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto» ma anche «in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”. I Giudici del Palazzaccio, hanno sposato, in toto, le argomenatzione dei Giudici di Appello, per i quali “il controllo dell’agenzia si era mantenuto nei limiti anzidetti, non investendo la normale attività lavorativa, ma le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti”