Separazione personale dei coniugi – Abbandono della casa familiare – Addebito – Configurabilità – Condizioni -Corte d’Appello di Roma, Civile, Sentenza 16 febbraio 2011, n. 667


In tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, con la conseguenza che il volontario allontanamento dal domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito della separazione in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

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