Separazione dei genitori – obbligo di mantenimento da parte dei nonni – Cass.Civ. Sent. n. 20509 del 30 Settembre 2010
NON RIESCONO A MANTENERE I FIGLI….CI PENSANO I NONNI…NON SEMPRE PERO’!!
SEPARAZIONE DEI GENITORI – IMPOSSIBILITA’ DEGLI STESSI DI MANTENERE I FIGLI – OBBLIGO DEI NONNI A CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEI NIPOTI – LIMITI E CONDIZIONI DELL’ART. 147, 148 E 433 C.C.
Cass. Civ., Sez. I, sent. 30 settembre 2010 n. 20509 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)
L’art. 147 c.c., impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi. (La Corte esamina la questione anche sotto diverso titolo. “Neppure si presta a critica, ove la motivazione si riferisse al diritto agli
(In modo conforme anche la recente sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 7 Marzo 2011, difforme la Sentenza del Tribunale di Genova del 28 Ottobre 2009)