Separazione dei genitori – obbligo di mantenimento da parte dei nonni – Cass.Civ. Sent. n. 20509 del 30 Settembre 2010

NON RIESCONO A MANTENERE I FIGLI….CI PENSANO I NONNI…NON SEMPRE PERO’!!

SEPARAZIONE DEI GENITORI – IMPOSSIBILITA’ DEGLI STESSI DI MANTENERE I FIGLI – OBBLIGO DEI NONNI A CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEI NIPOTI  – LIMITI E CONDIZIONI DELL’ART. 147, 148 E 433 C.C.

Cass. Civ., Sez. I, sent. 30 settembre 2010 n. 20509 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)

L’art. 147 c.c., impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi. (La Corte esamina la questione anche sotto diverso titolo. “Neppure si presta a critica, ove la motivazione si riferisse al diritto agli

Responsabilità genitoriale – Reg. 2003/2001 – Art. 21 e ss. – Applicacabilità ai provvedimenti provvisori – Non
sussiste
Separazione dei genitori – Mantenimento della prole – Obbligo dei Nonni di contribuire al mantenimento in
luogo dell’onerato – Non sussiste – Limiti e condizioni – Artt. 147, 148 e 433 c.c.
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alimenti previsto dall’art. 433 c.c., siccome tale diritto è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa. Se questi è in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti indicati nell’art. 433 c.c. Nell’ordine prescritto sarebbero seguiti gli ascendenti prossimi, ma anche in questo caso, secondo il disposto dell’art. 433 c.c., comma 1, n. 3, in via succedanea, e sostitutiva solo se i genitori non fossero stati in condizione di adempiere al loro personale e diretto obbligo, circostanza esclusa con valutazione di merito, adeguatamente motivata e perciò insindacabile)

(In modo conforme anche la recente sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 7 Marzo 2011, difforme la Sentenza del Tribunale di Genova del 28 Ottobre 2009)  

 

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