Se l’ex  coniuge è in difficoltà economiche può essere esentato dall’assegno di mantenimento se offre ospitalità ai figli – Cassazione Civile  sentenza n. 15565/2011

Se l’ex coniuge è in difficoltà economiche può essere esentato dall’assegno di mantenimento se offre ospitalità ai figli – Cassazione Civile sentenza n. 15565/2011

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Corte di Cassazione civile sentenza n. 15565/2011

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15565/2011 ha sancito che il coniuge separato, che versa in una condizione di debolezza economica può assolvere ai suoi obblighi di genitore offrendo ospitalità ai figli, senza dover pagare l’assegno di mantenimento. La suprema Corte ha bocciato il ricorso di un abruzzese separato dalla moglie nell’aprile 2006, padre di due ragazzi, che chiedeva di ripristinare il mantenimento anche a carico della ex consorte in favore dei figli..

Per i Giudici di Legittimità, “il mantenimento cui ciascun genitore è tenuto verso i figli, può ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all’ospitalità da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di visita”.

In precedenza, il Tribunale di Lanciano, nel modificare  le condizioni di separazione, aveva disposto l’affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione quotidiana presso la casa del padre e il diritto-dovere della madre di avere con sè i figli secondo determinate modalità.
Nei confronti della madre era stato stabilito un assegno di 400 euro mensili a titolo di concorso nel mantenimento.
Assegno, poi revocato, dalla Corte d’appello dell’Aquila, sulla base delle palesate  difficoltà economiche in cui versava la consorte.

Da qui il ricorso in Cassazione volto a ripristinare il concorso al mantenimento a carico della ex.

Gli Ermellini, nel resipngere il ricorso dell’ex coniuge, hanno  sottolineato che i colleghi di merito “con adeguata motivazione” hanno preso atto del fatto che la donna si trovava

 

in una situazione economica che non le consente, oltre all’assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre”

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