Se i servizi rappresentati dal  depliant pubblicitario non corrispondono a quelli effettivi il Tour operator è tenuto a risarcire il danno

Se i servizi rappresentati dal depliant pubblicitario non corrispondono a quelli effettivi il Tour operator è tenuto a risarcire il danno

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Giudice di Pace di Milano, Sentenza n. 729 del 18 Gennaio 2011

Una sentenza utile, a chi ha trovato “brutte sorprese” sul luogo di villeggiatura….di fatti il Giudice di Pace di Milano, nella sentenza in epigrafe, condannando in solido l’agenzia di viaggi venditrice del pacchetto e il tour operator, ha stabilito che se il “servizio” è rappresentato sul  depliant pubblictario, il turista deve trovarlo anche in albergo.

Infatti, dice il giudice meneghino, l’assenza dei comfort presenti nel materiale pubblicitario, (rappresentata puntualmente dagli attori nella lettera di messa in mora inviata all’agenzia entro 10 giorni dal ritorno a casa) se provata, costituisce di per sé inadempimento contrattuale e, perciò,  dà diritto alla restituzione di parte del prezzo oltre che al risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Nello specifico, il giudice ha ritenuto provata, anche attraverso l’escussione di testi, tutta una serie di disservizi puntigliosamente elencati dagli attori. E, soprattutto, l’assenza del trattamento all inclusive promozionato dall’agenzia di viaggi. Dall’acqua frizzante a pagamento ai pasti insufficienti, dal phon non funzionante agli yogurt scaduti, nulla nella struttura recettiva di Forteventura alle Canarie era come promesso sulla locandina pubblicitaria. (cfr Tribunale di Bari, sentenza n. 1220 del 4.04.2012)

 
Per il giudice lombardo, che richiama la Cassazione (n. 10651/2008), “il viaggio tutto compreso è un nuovo tipo di contratto in cui la finalità turistica, o scopo di piacere, non è un motivo irrilevante, ma costituisce la causa del contratto” motivo per cui “l’inadempimento totale o parziale richiede il riequilibrio della sinallagmaticità del contratto”.
 

Dunque, l’assenza dei servizi previsti “giustifica la richiesta di riequilibrio della corrispettività delle prestazioni” mediante, nel caso di specie, la restituzione di un terzo dell’importo versato dagli attori per ogni pacchetto e 300 euro ciascuno per il risarcimento del danno “per non aver potuto godere pienamente della sperata opportunità di svago e riposo”. (cfr Corte di Cassazione n. 7256 del 11.05.2012)

 

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