Sanzioni ai genitori separati che ostacolano l’ex nel rapporto con i figli – Cass. Civ. Sent. n. 21718/2010

Corte di Cassazione sentenza n° 21718 Prima Sezione Civile

La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 21718/2010 ha ribadito  che il giudice puo’ intervenire con multe o sanzioni il genitore poco corretto che, venendo meno alle regole fissate dall’affidamento condiviso, tiene un “comportamento inadempiente o pregiudizievole” nei confronti del figliolo.

Nel caso in oggetto, entrambi volevano avere con se’ il figlio, la madre era arriavata a cambiare la propria residenza spostandola a Colle Sannita sostenendo che la casa era troppo piccola per il nucleo familiare) finche’ la Corte d’appello di Napoli, il 12 dicembre 2008, dispose il collocamento del minore presso il padre A. P., applicando la sanzione dell’ammonimento alla madre “richiamata ad attenersi alle modalita’ di gestione dell’affidamento”.La Cassazione  ha quindi, stabilito che è la regola, e non già l’eccezione, la sentenza, entrando nel merito di un caso specifico , pone in essere un altro strumento di cui i giudici potranno avvalersi : quello di sanzionare con sanzioni reali, e non già meramente simboliche, quindi anche di tipo amministrativo , il coniuge che si dovesse rendere responsabile di un comportamento atto a frapporre ostacoli al rapporto dei figli con l’altro genitore.

Ma da adesso in poi il genitore che antepone ostacoli al normale rapporto con i figli rischia la sanzione anche amministrativa , laddove va ricordato il comportamento lesivo nei confronti del diritto dell’altro coniuge deve essere valutato sempre dal giudice.


Nel caso specifico la sentenza della Suprema Corte ha stabilito che il giudice , oltre ad ammonire l’altro coniuge e porre in essere i provvedimenti sopracitati, può anche comminare una reale sanzione amministrativa al coniuge che frapponga ostacoli alle normali relazioni con il figlio dell’altro coniuge.

In altre parole si è anche sancito il sano principio che aver stabilito la residenza del figlio presso uno dei due coniugi, non esclude che questa decisione possa essere riveduta in qualsiasi momento, soprattutto se si verificano le condizioni che possono ostacolare le normali relazioni genitore-figlio.

Testo integrale:

La Corte di Cassazione ha di recente confermato che il giudice puo’ intervenire multando o ammonendo il genitore indisciplinato che, contravvenendo alle regole fissate dall’affidamento condiviso, mantiene un “comportamento inadempiente o pregiudizievole” nei confronti del figlio.
Con la sentenza 21718 la Prima Sezione Civile sancisce definitivamente questo principio, chiamata a intervenire nel caso di una coppia del beneventano che continuava a litigare su dove dovesse abitare il figlio affidato ad entrambi ma collocarto presso la madre. Entrambi volevano avere con se’ il figlio (la moglie aveva persino cambiato residenza spostandola a Colle Sannita sostenendo che la casa era troppo piccola per il nucleo familiare) finche’ la Corte d’appello di Napoli, il 12 dicembre 2008, dispose il collocamento del minore presso il padre A. P., applicando la sanzione dell’ammonimento alla madre “richiamata ad attenersi alle modalita’ di gestione dell’affidamento”.

Il caso finiva in cassazione dove i supremi Giudici hanno respinto il ricorso della madre ricordando che l’articolo 709 introdotto dalla legge 54 del 2006 sull’affido condiviso ha l’obiettivo di “fornire uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi piu’ frequentemente”. Per questo se i genitori continuano a litigare su chi deve tenere il figlio il giudice deve intervenire e fare da arbitro. In caso di gravi inadempienze o di “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalita’ di affidamento” il Giudice può “modificare i provvedimenti in vigore”. E ove occorra “puo’ ammonire il genitore inadempiente o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa, nonche’ disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell’altro genitore”.

Sulla sentenza è intervenuto anche l’Associazione Avvocati Matrimonialisti:

“Con la sentenza numero 21718 la Suprema Corte di Cassazione ha finalmente posto un freno alle migliaia di ricorsi ad essa inoltrati per contestare le decisioni dei giudici di merito in ordine ai provvedimenti riguardanti l’affidamento dei minori”, commenta il presidente nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, l’avv. Gian Ettore Gassani. “E’ arrivato il momento di comprendere – continua – che l’affidamento condiviso non può più essere messo in discussione dovendo, tale istituto, essere considerato la regola e non l’eccezione. Ancora oggi nel 40% dei casi di separazione e divorzio i coniugi configgono sulla legittimità dell’affidamento condiviso. Oggi per molti genitori i figli restano ancora un ‘bottino di guerra’; alla base di almeno il 70% dei fatti gravi che si consumano in famiglia vi è la loro contesa quale causa scatenante. La legge sull’affidamento condiviso 54/2006 probabilmente stenta a decollare nel nostro Paese perché non è stato recepito da gran parte degli italiani il principio sacrosanto della bigenitorialità che, di contro, da anni ha preso piede in tutta Europa. Occorre altresì contemplare sanzioni significative e non soltanto simboliche a carico di tutti i genitori che, con l’alibi di tutelare i figli, frappongono ostacoli al naturale rapporto dei bambini con l’altro genitore.

Sebbene nell’80% dei casi i Tribunali diano attuazione alla legge sull’affidamento condiviso, si può affermare che nei fatti, tale legge resta una ‘scatola vuota’, priva di qualsivoglia contenuto, perché allo stato attuale i tempi concessi al genitore ‘non collocatario’ restano del tutto residuali e sovrapponibili ai tempi in cui vigeva l’affidamento esclusivo. E’ evidente che anche tra molti addetti ai lavori, avvocati e magistrati in primis, probabilmente non risultano chiari il significato e le finalità della legge 54/2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso in Italia”.

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