Risarcimento per il ritardo del volo – Giudice di Pace di Milano Sentenza n. 1624 del 1 Febbraio 2011

Risarcimento per volo ritardato

Giudice di Pace di Milano – Sezione Prima Civile – Avv. Marialuisa Spinelli, Sentenza 1 febbraio 2011, n.1624

 

Al passeggero che subisce un ritardo di tre ore del propro  viaggio aereo prenotato  ho diritto ad un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 200,00. Così ha stabilito il Giudice di Pace di Milano in una recente pronuncia di cui ripercorriamo i passaggi salienti. “Ciò in quanto non è ammissibile ritenere a priori che i passeggeri di voli ritardati non dispongono del diritto alla compensazione pecuniaria e non possano essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati ai fini del riconoscimento di tale diritto

Testo integrale:
“.In prima battuta , il Giudice ha ricordato che “ai sensi dell’ art.941 del codice della navigazione il trasporto aereo di persone e bagagli è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali. Nella fattispecie è stata evocata in giudizio la responsabilità del vettore aereo per il ritardo del volo, la cui disciplina, per quanto qui interessa, è dettagliatamente contenuta nel regolamento CE n.261 dell’11.2.2004. Detto regolamento deve trovare applicazione diretta in virtù del richiamo ad esso effettuato dall’ordinamento nazionale e segnatamente dagli artt.941 e 947 del codice della navigazione. Per i danni derivanti dal ritardo del volo l’art.6 del suddetto regolamento CE prevede a carico del vettore una forma di risarcimento immediata, costituita dal diritto alla somministrazione gratuita di pasti e bevande, al trasporto ed alla sistemazione in albergo, alla possibilità di effettuare chiamate telefoniche gratuite. Parrebbe che l’art.6 cit. non preveda alcuna forma di risarcimento ulteriore né quindi alcuna compensazione caso di cancellazione del volo e non affinché per il mero ritardo. Al riguardo si ritiene di aderire a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza comunitaria ed in particolare dalla pronuncia della Corte di Giustizia CE del 19.11.2009”.Fondamentalmente, secondo il Giudice di Pace: “La Corte Giustizia ha interpretato il citato regolamento comunitario tenendo conto non solo, della lettera della legge ma anche della ratio legis ed ha rilevato che il quindicesimo considerando del regolamento prevede che il vettore aereo possa andare esente da responsabilità in caso di cancellazione o di lungo ritardo del volo dovuti a circostanze eccezionali. La nozione di “Iungo ritardo” viene equiparata alla cancellazione del volo dal suddetto quindicesimo considerando. Gli atti normativi comunitari devono essere interpretati in conformità ai principi fondamentali del diritto, fra i quali il principìo della parità di trattamento, che esige, fra l’altro, che situazioni simili non siano trattate in modo diverso, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentena Corte di Giustizia CE 1.9.U.2009). Ne consegue un’interpretazione estensiva della normativa in materia di compensazione pecuniaria, tenuto conto del fatto che il legislatore comunitario con il regolamento CE 261/2004 ha inteso garantire ai passeggeri degli aerei un elevato livello di protezione, a prescindere dal fatto che si trovino in una situazione dì imbarco cancellato o ritardato. Pertanto non è ammissibile ritenere a priori che i passeggeri di voli ritardati non dispongono del diritto alla compensazione pecuniaria e non possano essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati ai fini del riconoscimento di tale diritto”.”Per poter essere equiparati ai passeggeri dei voli cancellati i passeggeri dei voli ritardati devono tuttavia aver subito un ritardo significativo che la Corte di Giustizia nella suddetta condivisibile pronuncia, ha ritenuto sussistere in caso di ritardo di almeno tre ore. Nella fattispecie l’attrice ha appunto subito un ritardo di tre ore.  Alla stessa, per i suddetti motivi, deve essere riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, nella richiesta misura di € 200,00.  Detto importo è da ritenersi congruo e viene determinato mediante applicazione estensiva del comma 2 dell’art. 7 reg. cit., che in caso di imbarco  sul volo alternativo prevede la riduzione del 50% dell’importo forfettario di € 400,00 previsto dall’art.2 lett. b reg. cit. per i casi di cancellazione del volo. Detto importo deve essere pagato a titolo di danno non patrimoniale. Infatti l’art.2 del reg. CE 261/Z004 prevede espressamente il diritto del passeggero ad ottenere una “compensazione pecuniaria”, cioè il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra determinato. Il suddetto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere riconosciuto all’attrice in quanto espressamente previsto dalla legge (art. 7 reg. : cit., applicato estensivamente dalla Corte di Giustizia CE), ai sensi e per gli effetti dell’art.2059 c.c., senza necessità di ricorrere all’evanescente figura del danno esistenziale, del quale “non è più dato discorrere”, secondo quanto affermato dalle note sentenze gemelle della Suprema Corte dell’11.11.2008″.
“In conclusione, a seguito del ritardo del volo prenotato dall’attrice, alla medesima deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 200,00. Trattandosi di un debito di valore e non di valuta, a tale importo dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento (23.8.2009) fino alla data di pubblicazione della sentenza. Nel rispetto dei noti principi della sentenza n.1712/1995 della Suprema Corte a sezioni unite, sul suddetto importo rivalutato dovranno inoltre essere riconosciuti gli interessi compensativi al tasso, ponderato annuo del 2% dal fatto alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali sul solo importo capitale, dalla sentenza. al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed in mancanza di nota spese vengono liquidate d’ufficio come in dispositivo”.

Previous Nomina del difensore di fiducia nel procedimento penale
Next Richiesta copia contratto di utenza telefonica

You might also like