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Fare richiesta di risarcimento

Ricorda che dal 1° febbraio 2007, se hai subìto un incidente con un altro veicolo che abbiacausato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tuapersona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuoassicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.Fai molta attenzione ai seguenti casi in cui si applica la nuova procedura di risarcimentodiretto, perché solo in questi dovrai fare richiesta di risarcimento al tuo assicuratore.Negli altri casi dovrai infatti rivolgere la richiesta all’assicuratore del veicolo che ritieniresponsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmenteassicurati ed immatricolati in Italia.Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovoregime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimentodiretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentrea quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamenteaderito al nuovo regime.Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioninon gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo coinvoltoerano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioèdanni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppureinviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica(a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90giorni per i danni alla persona.Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avetesottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti glielementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratoreche è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale,l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare ilpagamento entro 15 giorni.Ricorda inoltre che se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire ingiudizio soltanto nei suoi confronti. Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più didue veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a novepunti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimentoall’assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non2identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia perle vittime della strada presso Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’UfficioCentrale Italiano.Il Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato,questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, ilquale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a secondadei casi) fino all’importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescinderedall’accertamento della responsabilità dei conducenti.Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiederela parte eccedente all’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per unmassimale superiore a quello minimo di legge. 

 Denunciare un sinistro 

Ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito oprovocato un incidente stradale. A tal proposito la compilazione del modulo di denuncia(modulo blu di constatazione amichevole) e la consegna al tuo assicuratore adempieagevolmente a tale obbligo. È quindi tuo interesse informare la compagnia assicuratriceanche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa). In base alcontratto r.c. auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, incaso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione con lacontroparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per concorso di colpa ovverosemplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far fronte all’eventualefuturo risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus–malus scatta automaticamente, allaprima scadenza annua successiva, il “malus” con conseguente maggiorazione del premio.Se il danno che aveva fatto scattare il “malus” non verrà poi risarcito ed il sinistro saràeliminato come “senza seguito”, l’assicuratore deve prevedere nelle condizioni le modalitàper il rimborso del maggior premio pagato, riattribuire la corretta classe di merito e inviare aldomicilio del contraente l’attestato rettificato, anche se questi nel frattempo ha cambiatocompagnia.In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso.

Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro 

 Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dal tuo assicuratore: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto. Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se comunichi la disdetta e passi ad altra compagnia.Questa per te può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto.In caso affermativo, l’assicuratore dovrà fornirti le seguenti informazioni, o direttamente nella comunicazione che deve inviarti, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, oppure attraverso l’agente o punto vendita che gestisce il tuo contratto o tramite il call center della compagnia: 

  •  sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte; modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell’agente/puntovendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (ConcessionariaServizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www. consap.it Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 E-mail per il pubblico: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ), l’ammontare dell’importo liquidato. La Stanza dicompensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità daseguire per effettuare il rimborso;classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto eimporto del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardiil sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione,rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base allerelative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora ilrimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo diosservazione; 

 

  • sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte, importo e data dipagamento;classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto eimporto del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardiil sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione,compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimentodiretto;dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base allerelative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e ilpremio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora ilrimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.
 

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