Ricorso al Giudice di Pace ex art 204 cds per autovelox o telelaser

La formula indicata viene utilizzata per contestare una sanzione presa attraverso l’apparecchiatura Telelaser o Autovelox che sia stata notificata oltre i 150 gg dalla data del rilevamento

GIUDICE DI PACE ……………………..

Ricorso ex art 204 cds

Il sottoscritto, …………………………………….., C.F. …………………………, nato ad ………………………., e residente in ……………………………………, rappresentato e difeso dall’Avv. …………………………………….., elettivamente domiciliato presso …………………………………………………………………, come da procura in calce al presente atto, nel dichiarare di voler ricevere tutte le comunicazioni del caso al seguente numero di fax ……………………………….., o al seguente indirizzo di posta elettronica, ………………………………………….., premette quanto appresso,

 

DESCRIZIONE DEI FATTI

Premesso

 

  1. Che in data ………………………… veniva effettuata la consegna al ricorrente della Racc A.G. n ……………………………….      contenente, l’atto giudiziario numero cronologico ……………………….;
  2. Che la racc. del …………………, intestata al signor ………………………………….., si riferiva alla notifica del verbale di contestazione nr. ………………………………., di Registro Generale nr ……………………………..;
  3. Che tale verbale era connesso alla violazione al codice della strada di cui all’art 141 comma 9, poiché l’auto del ricorrente viaggiava alle ore 9.15 del giorno …………………………. , in corrispondenza del km …………………………. con direzione ………………………………, ad una velocità che oltrepassava il limite massimo di 90 km/h;
  4. Che la violazione è stata rilevata con apparecchiatura telelaser Digicam regolarmente funzionante;
  5. Che gli agenti accertatori non hanno contestato  immediatamente la violazione al codice della strada al conducente dell’auto del signor ……………………………….., in quanto, come dichiarato “per oggettiva impossibilità relativa alla strada e al luogo ,…”;
  6. Che dal giorno dell’accertamento, …………………………….. al giorno della notifica ………………….., sono trascorsi ………..giorni;

 

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL’ART 201 CDS NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE: non rispetto dei termini per la notifica

Come stabilito dall’art 201 cds: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.”

Appare del tutto evidente che tutte le violazioni al codice della strada debbono seguire un iter ben preciso, che va dal giorno dell’accertamento, come appena indicato dall’art 201 cds, al giorno della notificazione del verbale, con termini perentori e di decadenza fissati in 150 giorni. Ben si comprende come nel nostro caso di specie siamo dinanzi ad una violazione dei diritti di notificazione, oltrepassando i 150 giorni canonici previsti dall’articolo 201 cds appena citato. Per quanto attiene invece alla seconda parte dell’art 201 cds in cui si fa menzione che “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli”, tale enunciato deve essere debitamente interpretato; la identificazione del trasgressore può infatti risultare talvolta difficoltosa, soprattutto nel caso in cui, il trasgressore o il proprietario del mezzo abbia subito un cambio di residenza senza alcuna comunicazione, complicando non poco le ricerche della pubblica amministrazione. Nel caso di specie però il ricorrente non ha effettuato cambi di residenza che possano aver inciso sul ritardo nell’identificazione del trasgressore e quindi sulla notificazione; risultano infatti eccessivi i tempi dell’identificazione del proprietario del veicolo sanzionato, tenuto conto che sono infruttuosamente trascorsi dall’accertamento alla eventuale identificazione più di 40 giorni. Ad ogni modo sembra del tutto univoco l’orientamento delle supreme corti in merito a tali circostanze, in primo luogo deve infatti essere osservato il termine di 150 gg dall’accertamento alla notificazione della violazione, in via successiva il prolungamento dei termini è ammesso solo in determinate circostanze in cui si siano verificate difficoltà nella ricerca del trasgressore.

La Corte Costituzionale si è già occupata a più riprese dell’articolo 201, concludendo implicitamente che il termine dei centocinquanta giorni non lede alcun principio costituzionale; poi ha ritenuto invece illegittimo che la decorrenza di detto termine dovesse essere computato dalla data di identificazione del soggetto obbligato e non da quella in cui risultino dai pubblici registri i dati della persona a cui effettuare la notifica (sentenza n.  198 del 1996 e Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 2951 del 1998).

 

MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA, VIOLAZIONE DELL’ART 201 CDS:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

PQM

Il signor …………………………………………………….., come in atti rappresentato e difeso

CHIEDE

All’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiecti,

in via preliminare:

–          Previa sospensione del verbale di accertamento del ……………………… n …………………, rilevato dalla Pol. Strada di ……………………, dichiarare la nullità dello stesso verbale per i motivi sopra espessi;

in via subordinata:

–          Dichiarare e/o l’annullamento del verbale n …………………………. essendo infondato in fatto e in diritto, non sussistendo alcuna violazione poiché non contestata nell’immediatezza

Il tutto con vittoria spese, competenze ed  onorari di giudizio in favore dell’attore.

Allegati:

1. copia del verbale di accertamento n ……………………………..;

2. copia dichiarazione del servizio postale di avvenuta notifica e busta;

Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.

Il sottoscritto avv. …………………. ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad  € ……………………….

 

Con riserva di ogni altra deduzione e formulazione di mezzi istruttori

 

luogo e data

 

Avv. ……………………….

 

 

 

 

 

 

 

PROCURA

 ……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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