Riconosciuta l’opportunità dell’assegnazione di mansioni inferiori se non sono prevalenti

Riconosciuta l’opportunità dell’assegnazione di mansioni inferiori se non sono prevalenti

 

 

 

lavoratore-stanco

Corte di cassazione – Sezioni lavoro – Sentenza 21 febbraio 2013 n. 4301

 

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso di un lavoratore comunale, ha stabilito con la sentenza n. 4301/2013,cheal dipendente,  possono essere assegnate anche mansioni inferiori alla qualifica purché non prevalenti. 

Per i Giudici di Legittimità,  infatti

è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza” (in ossequio a quanto stabilito anche con la Sent. Cass. 1774/2008).

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