Quando troppa TV fa male….Blocca l’autobus per “chiedere spiegazioni”…. la Cassazione lo condanna per violenza privata e interruzione di pubblico servizio!!!
Cassazione Penale Sentenza n. 14482/2011 dell’ 11 Aprile 2011
Quante volte è capitato di vedere la macchina che ci segue sorpassarci e tentare di “farci accostare” per chiedere “spiegazioni” su un nostro comportamento alla gujida?….bene la Cassazione con la sentenza in oggetto ha sancito che inseguire e sorpassare l’auto che precede bloccandola senza motivo valido, stile Starsky & Hutc , configuara il reato di violenza privata, precisando che nel vcaso in cui il veicolo a cui si impedisce di procedere nella marcia è di pubblico servizio ( Autobus) , è corretta anche l’imputazione concorrente e ulteriore di interruzione di pubblico servizio. In base a tale assunto la quinta sezione penale della Cassazione ha annullato, senza rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata quattro anni fa dalla Corte d’appello di Torino nei riguardi di un automobilista, accusato sia di violenza privata sia di interruzione di pubblico servizio.
L’uomo, in attesa al semaforo per una svolta a sinistra, aveva reagito con una molta veemenza all’invito sonoro delconducente di un servizio urbano che, superandolo sulla destra, lo aveva anche aporstofato con un epiteto poco carino.Per la Procura Generale, la dinamica dei fatti ci palesa la ” volontà dell’imputato di non far proseguire l’autobus, provocando addirittura il tamponamento della sua autovettura, e di impedire la prosecuzzione del pubblico serviaio di trasporto” non giudicando rilevante la giustificazione “di chiedere spiegazioni” dato che, la cassazione ha stabilito che ” nè l’eventuale stato di ira in cui versava il prevenuto e neanche la sua volontà di chiedere spiegazioni son atti, da soli, ad escludere l’elemento psicologico dei reati teso a deteriminare l’arresto del pullmann e l’interruzione del pubblico servizio
Proprio la presunta provocazione, dell’autista, aveva spinto i giudici d’appello a riformare la condanna inflitta all’automobilista torinese in primo grado, poi percò completamente stravolta dalla Cassazione con richiamo a un remoto precedente, proprio dei tempi in cui sulle strade amercane e sui nostri schermi televisivi imperversavano “StarsKy ed Hutc”(Cass. Civ.2545/1985).
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