“Condannato il padre che non riconsegna i figli alla Ex dopo le vacanze – Cass. Pen Sent. 3663 del 1.02.2011

Cassazione Penale – Sezione Sesta

Sentenza n. 3663 del 01 Febbraio 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

 

Composta da:

 

Francesco Serpico – Presidente –

Luigi Lanza – Consigliere –

Anna Maria Fazio – Consigliere Relatore –

Lina Matera – Consigliere –

Giorgio Fidelbo – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

avverso la sentenza del 15 aprile 2010 della Corte di Appello di Ancona

 

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

 

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;

 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale E. Selvaggi, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha ribadito la responsabilità di XXX per inosservanza del provvedimento del giudice in tema di custodia di minori, non avendo riportato i figli, che avevano trascorso con lui un periodo di vacanza, ad Ancona, dove risiedevano con la madre. Escludeva la incompetenza per territorio, posto che il fatto era stato consumato con la mancata riconsegna presso il domicilio di Ancona, e che il padre avesse documentato il grave pericolo che correvano i minori qualora restituiti alla loro vita precedente alle vacanze.

 

2. Ricorre il difensore nell’interesse di XXX e ripropone la eccezione di incompetenza territoriale, identificando il luogo di commissione in quello della sua residenza in Milano, dove i piccoli erano rimasti e dove era fissata la loro residenza in sede di separazione consensuale. Con un secondo motivo, deduce difetto di motivazione in ordine all’assenza di dolo e sulla esigenza dei minori di essere sottratti al clima ostile al padre creato dalla madre e dal convivente. Allega al ricorso documentazione che la Corte non avrebbe esaminato e relativa alle altre vicende giudiziarie esistenti tra le parti e si duole ancora della congruità della pena, della entità del risarcimento e chiede la trattazione previa riunione al presente procedimento di altro processo a carico della moglie.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. In primo luogo, è da rigettare la richiesta di un differimento della trattazione del processo avanzata dal difensore del XXX.

 

Invero, costui non ha documentato la assoluta impossibilità a comparire, avanzando una istanza, datata due giorni prima dell’odierna udienza, in cui esponeva che le avverse condizioni meteorologiche ne avrebbero potuto determinare la mancata presentazione; si tratta di una giustificazione che non ha né carattere di attualità né di certezza e pertanto non può essere presa in considerazione.

 

2. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

 

3. La reiterata eccezione di incompetenza non ha invero alcun fondamento, giacché come esattamente affermato nelle sentenze di merito il ricorrente sostanzialmente confonde il suo atteggiamento soggettivo ossia la volontà di non consegnare alla madre i minori, che può essere maturato in altri luoghi, con il luogo in cui avrebbe dovuto avvenire l’adempimento dell’obbligo su di esso gravante ed integrante la condotta ex art. 388 c.p. contestatagli, ossia quello di riportare i figli, al termine delle vacanze, nel luogo ove essi erano residenti con il genitore affidatario, ossia in Ancona.

 

4. Anche il secondo motivo, circa la assenza dell’elemento soggettivo è palesemente inammissibile.

 

5. Infatti, il XXX riprende gli stessi temi, in ordine all’ambiente dannoso in cui vivrebbero minori a causa dell’affidamento alla madre, che il giudice di appello ha esaurientemente valutato, ritenendo non logica motivazione inesistente la asserita causa di giustificazione. All’uopo allega documentazione, che non risulta essere stata introdotta nei gradi di merito ed ivi esaminata, proponendo una inammissibile rivalutazione di tutto il materiale probatorio nonché una ricostruzione della vicenda alternativa a quella ritenuta in primo grado e confermata dai giudici di appello.

 

6. Tali censure non possono però avere ingresso in sede di legittimità, in quanto il controllo sullo sviluppo argomentativo adottato dal giudice di merito è, come è noto, limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3, 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091). Ancora a questa corte di legittimità, è preclusa sia la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, sia la possibilità di operare, al fine di saggiare la tenuta logica della decisione impugnata, un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento.

 

7. Peraltro, il giudice di merito ha escluso che un generico atteggiamento protettivo del padre costituisse una valida ragione per sottrarsi all’obbligo e tale valutazione è contestata, richiamando elementi che sono stati già valutati insufficienti dalla corte, senza un reale confronto dialettico con la decisione.

 

8. Parimenti inammissibili sono le censure relative al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte espresso un giudizio di adeguatezza della pena, peraltro prossima al minimo, in relazione al disvalore del fatto, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, e quelle concernenti la liquidazione dei danni in favore della parte civile, anch’esse tendenti ad una rivalutazione della congruità della somma liquidata, sulla quale il giudice di appello ha enunciato un articolato apprezzamento, parimenti sottratto al controllo del giudice di legittimità. Non ha pregio la doglianza in ordine alla eccessività degli onorari liquidati alla parte civile, che per genericità, il giudice distrettuale non ha esaminato, stante la sua palese inammissibilità e che come tale non può essere riproposta in questa sede.

 

9. In conclusione, il ricorso è da dichiarare inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equo determinare, in € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € mille in favore della cassa delle ammende.

 

Così deciso il 16 dicembre 2010.

Previous Separazione dei coniugi - Addebito - Violazione del reciproco dovere di fedeltà (art. 143 c.c.) - nonchè di assistenza e solidarietà familiare - relazione extraconiugale in costanza di matrimonio - Cass.Civ. Sent. 21245 del 14.10.2010
Next "Nel caso di infedeltà coniugale di pubblico dominio l'addebito della separazione è certo" - Cass. civ., sez. I,14 ottobre 2010, n. 21245

You might also like