Può essere sfrattato il negoziante moroso per due mesi Corte di Appello di Napoli – Sezione II civile – Sentenza 4 marzo 2011 n. 506
Per una attività commerciale, non pagare due o tre mesi di canone di locazione è considerato un “inadempimento grave” che può portare alla risoluzione del contratto, non essendo sufficiente il pagamento degli arretrati a sanare l’inadempimento il pagamento successivo al ricevimento dell’atto di citazione.
Così ha deciso la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 506/2011, accogliendo le richieste del proprietario e ribaltando la sentenza di primo grado.
Secondo il Tribunale partenopeo, infatti, “Qualora il conduttore di un immobile ad uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo viene sottratto al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell’atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo a cancellare l’inadempimento. Pertanto, sorge, salva l’ipotesi di rinuncia da parte del locatore alla domanda o all’azione come proposta, l’obbligo per il giudicante, adito a seguito dell’esperimento di una azione per la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione non abitativo, di delibare il caso rimesso al suo esame alla luce degli articoli 1453 e ss cc; e ciò analizzando la condotta dell’inadempiente sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo”.