Prescrizione e decadenza, decreto ingiuntivo

L’interruzione della prescrizione in caso di ingiunzione di pagamento non va considerata dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma bensì dalla notifica del ricorso e decreto ingiuntivo al debitore.

Questo è quanto stabilito dalla suprema corte lo scorso 01 settembre 2015 con la sentenza n. 17380, ove la corte, riguardo all’ipotesi del ricorso per decreto ingiuntivo, asseriva che l’effetto interruttivo della prescrizione viene determinato dalla notificazione del provvedimento emesso a seguito del ricorso, e non dalla proposizione del ricorso stesso, nè dall’emanazione del provvedimento da parte del giudice. L’interruzione della prescrizione presuppone, infatti, che l’interessato alla prescrizione del diritto venga a conoscenza dell’atto iniziale del procedimento, il che si verifica solo a seguito della notificazione di copia autentica del ricorso e del decreto, notificazione che determina la pendenza della lite a norma dell’art. 643 c.p.c.

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