Polizze Vite dormienti rimborsi fino al 15 Aprile 2013

Polizze Vite dormienti rimborsi fino al 15 Aprile 2013

 

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Nel 2006, infatti, il diritto a riscuotere le somme maturate si prescriveva in un anno, poi il periodo di prescrizione è stato stabilito in 2 anni, e alla fine del 2012, finalmente, è stato allungato a 10 anni, però senza efficacia retroattiva, quindi con riferimento soltanto alle nuove polizze.

Per dare una possibilità di riscuotere le somme prescritte ai beneficiari di polizze vita distratti o ritardatari oppure agli eredi ignari del contratto assicurativo sulla vita stipulato dal loro caro, con i soldi provenienti dalle multe elevante dall’Antitrust è stato istituito il Fondo polizze dormienti.

Fino al 15 aprile 2013 si può chiedere il rimborso. In Ministero dello sviluppo economico, di concerto con la Consap Spa, ha avviato il bando per il rimborso delle somme relative alle polizze dormienti affluite al fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005 (Fondo rapporti dormienti.

Potranno chiedere il rimborso, il titolare della polizza o il  beneficiario, i loro eredi, i loro tutori, i loro delgati o mandatari. 

Di seguito indichiamo i pasi che debbono essere fatti, entro la data indicata, per ottenere il ristoro.

1) Chiedi alla compagnia assicurativa l’attestazione in cui dichiara di aver devoluto la polizza al fondo dormienti 
2) Compila la domanda di rimborso oppure andate su www.consap.it. Consegnala a mano oppure inviala con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198 Roma. Puoi inviarla anche online, ma solo con posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: consap@pec.consap.it .Sul plico deve essere apposta sempre la dicitura: “legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 – D.M. 28/05/2005 art. 7 – Gestione Polizze Dormienti”.
3) Dal 14 ottobre 2013, cioè dopo 180 giorni dalla data fissata nell’avviso quale termine per la presentazione delle domande, dovresti avere una risposta alla tua richiesta di rimborso. Se positiva, il rimborso sarà comunque senza il riconoscimento di interessi.

 

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