Pignoramento presso terzi: le nuove norme del 2013 ed un piccolo retropensiero…A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

giustiziaPignoramento presso terzi: le nuove norme del 2013 ed un piccolo retropensiero… A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha modificato alcune norme relative alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi, tra cui la più rilevante è senza dubbio l’inserimento della regola per cui la mancata dichiarazione del terzo sia da considerarsi come riconoscimento di un credito non contestato.

Riporto qui di seguito il comma 20 ed il comma 21 dell’unico articolo della legge, con le modifiche apportate

 20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
 1) all'articolo 543, secondo comma: 
 a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono
inserite le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata del creditore procedente»; 
 b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono
inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica
certificata»; 
 2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore
procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata»; 
 3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente: 
 «Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo).   -   Se   il
pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e
quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il
credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera
non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a
norma degli articoli 552 o 553. 
 Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il
creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,
con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata
al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non
compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del
bene di appartenenza del debitore, nei termini   indicati   dal
creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. 
 Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di   cui
all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore.»; 
 4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente: 
 «Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se  sulla
dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le
risolve, compiuti   i   necessari   accertamenti,   con   ordinanza.
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e'
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.». 
 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti
di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata
in vigore della presente legge.

Sub 1 e 2 viene inserita esplicitamente la norma secondo la quale va inserito l’indirizzo di posta elettronica del creditore procedente e  quella per cui la comunicazione del terzo pignorato può essere fatta anche tramite posta elettronica certificata. La cosa sembra del tutto irrilevante, in quanto tutti gli avvocati devono inserire l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni del Tribunale ed in quanto tale forma di comunicazione è comunque già considerata dalla legge al pari di una raccomandata, e quindi tale modalità di invio dovrebbe considerarsi implicita già col testo previgente.

Peraltro, per esperienza lavorativa, alcune banche già effettuano la comunicazione tramite PEC.

Più interessante la riscrittura degli artt. 548 e 549 c.p.c..

Con il nuovo art. 548 c.p.c., in caso di crediti di lavoro, si prevede che la mancata dichiarazione del terzo e la sua mancata comparizione all’udienza stabilita dal creditore equivale a non contestazione del credito.

Per i crediti diversi da quelli di lavoro,viene previsto che se il creditore dichiara di non aver ricevuto da dichiarazione del terzo e il terzo non compare all’udienza fissata dal creditore, il giudice debba fissare una nuova udienza. L’ordinanza di rinvio del giudice viene notificata al terzo. Ove questo non comparisse nemmeno nella nuova udienza, il credito si considera non contestato.

Il nuovo 549 c.p.c. prevede, poi, che le contestazioni che sorgessero sulla dichiarazione del terzo debbano essere risolte dal Giudice con ordinanza basata sugli opportuni accertamenti  (con ordinanza contestabile ex art. 617 c.p.c.).

La nuova procedura si applicherà alle nuove esecuzioni.

Un solo dubbio mi viene in relazione ad una norma che sembra ottima. Spesso, ove non arrivi la dichiarazione del terzo, si preferisce non iscrivere la causa a ruolo per non pagare il contributo unificato: una normativa del genere sembra fatta apposta per spingere a rischiare l’iscrizione a ruolo, nella speranza di ottenere un credito non contestato… e nella sicurezza per lo Stato di veder pagato un contributo unificato.

Ma forse ho solo un pregiudizio…

Avv. Edoardo Ferraro

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