Pignoramento immobiliare

TRIBUNALE DI ….

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

art 555 comma 1 c.p.c.

PREMESSO

— che il Sig. …., domiciliato a …., via …., n. …., presso l’Avv. …. che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce all’atto di precetto datato …., ha notificato in data …. atto di precetto con il quale ha intimato al Sig. …., residente a …., via …., n. …., di pagare la somma di € …. oltre le spese successive di cui è creditore in forza di decreto ingiuntivo n. …. emesso dal …. di …., in data …., e munito di formula esecutiva;

— che, essendo inutilmente trascorso il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto, lo stesso mi ha dichiarato di voler sottoporre a pignoramento l’immobile di proprietà di …. di cui fornisce e sottoscrive la descrizione che segue: …., sito nel Comune di …., rendita catastale € …., distinto in catasto …., confinante a nord …., a est …., a sud …., a ovest ….;

(Avv. ….)

tutto ciò premesso

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del …., di …., ingiungo al Sig. …., residente a …., via …., n. …., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per cui si procede, l’immobile sopra descritto e i frutti di esso.Ho, quindi, rivolto al debitore l’invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose (oppure) ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 522, e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.A richiesta dell’Avv. …., nella qualità di procuratore di …., ho notificato il presente atto a …., residente a …., via ….,n …., ivi recandomi e consegnandone copia conforme all’originale a mani di ….….,

 lì ….

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO….

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