Sigarette Lights – responsabilità del produttore per pubblicità ingannevole – Cass. Civ. Sent. 16515 del 19.12.2009
PER LE “FALSE” SIGARETTE LIGHTS…LA “VERA” CONDANNA HARD!!!
SIGARETTE LIGHTS – RESPONSABILTA’ DEL PRODUTTORE PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – RESPONSABILTA’ EX ART. 2050 C.C.
Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2009 n. 26515 (Pres. Petti, est. Segreto)
L’apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario ingannevole (nella specie il segno descrittivo “LIGHT” sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l’ha
commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall’esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l’espressione impiegata (Nel caso di specie, la Cassazione ha anche affermato che il danno non patrimoniale va provato e che per la liquidazione occorre fare riferimento a quanto enunciato dalle Sezioni unite dell’11 novembre 2008 n. 26972. Interessante un inciso: il danno al consumatore abituale di sigarette va provato per accertamenti medico-legali e non anche per prova testimoniale)