Parte civile, impugnazione ai soli effetti civili ammissibile anche senza specifica – Sezioni Unite

Parte civile, impugnazione ai soli effetti civili ammissibile anche senza specifica – Sezioni Unite

 

 

 

giudice

Corte di Cassazione Penale – Sezioni Unite – Sentenza n. 6509/2013 

 

Per le Sezioni Unite Penali, della Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto interpretativo  con la sentenza n. 6509/2013, ha stabilito che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento non è richiesta l’espressa indicazione che l’atto viene proposto ai soli effetti civili.  dirimendo un contrasto interpretativo.

Per il Giudice di Legittimità, dunque,m “Non può, quindi, essere qualificato generico l’atto di impugnazione che, sul presupposto del mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte civile nel precedente grado di giudizio, chieda la riforma della decisione impugnata, sempre che svolga adeguata critica alla pronunzia stessa”, 

Il principio di diritto, sancito dalle sezioni unite è il seguente,  “Allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili, discendo tale effetto direttamente dall’articolo 576 del codice di procedura penale”.

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