Obbligo genitoriale di mantenimento Figlio maggiorenne non autosufficiente

IL FIGLIO MAGGIORENNE NON E’ AUTOSUFFICIENTE…PAGANO PAPA’ E MAMMA

Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 22909 dell’ 11 novembre 201

 

Dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare fondamentale il dovere dei genitori, sancito dal combinato disposto degli artt. 30 Costit., 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. L’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005;3974/2002); e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.

 

Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza di Cassazione anche più lontana nel tempo (Cass. 38/1976) l’obbligo del mantenimento prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella, appena evidenziata, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla suddetta potestà genitoriale (artt. 330 e 260 cod. civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell’istituto che si concreta nell’attribuzione a quest’ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Promessa di non mettere mai in discussione l’assegno di divorzio –
Inefficacia – Nullità per illiceità della causa – Sussiste
Figlio Maggiorenne – Obbligo del Mantenimento – Sussiste – Dovere dei genitori naturali o adottivi
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Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex art. 330-333 cod. civ., la reazione dell’ordinamento è soltanto quella di porre rimedio all’anomalia, apprestando le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento; o, per converso, limitando oppure escludendo del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta. (E’ importante la decisione in commento poiché precisa i termini e le condizioni dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti)

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