Non vi è l’obbligo di comunicare i dati di chi era alla guida dell’autovettura… se la notifica è fuori tempo massimo – Cassazione Civile Sentenza n. 11185/2011

Non vi è l’obbligo di comunicare i dati di chi era alla guida dell’autovettura… se la notifica è fuori tempo massimo – Cassazione Civile Sentenza n. 11185/2011

Multa1Corte di Cassazione sentenza n. 11185/2011

l proprietario non deve comunicare i dati del conducente del veicolo per il taglio dei punti patente, ex articolo 126 bis del codice della strada, se la contestazione della violazione principale è stata tardiva. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11185/2011 ha stabilito che il proprietrio dell’autovettura non è tenuto a comunicare i dati del conducente dell’autovettura per la decurtazione dei punti della patente, ex art. 126 Bis del Codice della Strada, 
Secondo i giudici del Palazzaccio quindi 

“in relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis del Cds, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’articolo 201 comma 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”….continuando  che “lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi”Quindi “l’obbligo del proprietario – comunicazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione – può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale»., Neppure rilevando  che «il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione”….dato che ….“solo il verbale ex art. 126 bis Cds – se notificato – può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione”.

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