Il Direttore dei Lavori è responsabile in solido con l’appaltatore dei difetti dell’opera –

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 1218/2012

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1218/2012  ha stabilito che il direttore dei lavori è responsabile, in concorso con l’appaltatore, degli eventuali  difetti dell’opera oggetto del contratto di appalto ed in quanto tale, è chiamato a deve rispondere di eventuali danni verso terzi; gli Ermellini hanno precisato che

“in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto.”

Rientrano pacificamente in tali obbligazioni, sia l’accertamento delle conformità dell’opera,  sia la sua progressiva realizzazione in conformità  all’iniziale  progetto, sia la verifica delle diligenti modalità dell’esecuzione di essa, nonché la assunzione di tutti i necessari accorgimenti tecnici tesi a garantire la costruzione dell’opera;

ad abundatiam, inoltre, è obbligo del direttore dei lavori quello di segnalare all’appaltatore tutte le situazioni critiche e gli ostacoli che possono verificarsi in corso d’opera.

 

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