Il Direttore dei Lavori è responsabile in solido con l’appaltatore dei difetti dell’opera –
Corte di Cassazione Sentenza n. 1218/2012
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1218/2012 ha stabilito che il direttore dei lavori è responsabile, in concorso con l’appaltatore, degli eventuali difetti dell’opera oggetto del contratto di appalto ed in quanto tale, è chiamato a deve rispondere di eventuali danni verso terzi; gli Ermellini hanno precisato che
Rientrano pacificamente in tali obbligazioni, sia l’accertamento delle conformità dell’opera, sia la sua progressiva realizzazione in conformità all’iniziale progetto, sia la verifica delle diligenti modalità dell’esecuzione di essa, nonché la assunzione di tutti i necessari accorgimenti tecnici tesi a garantire la costruzione dell’opera;
ad abundatiam, inoltre, è obbligo del direttore dei lavori quello di segnalare all’appaltatore tutte le situazioni critiche e gli ostacoli che possono verificarsi in corso d’opera.