non può essere rilasciato in sanatoria il permesso a castruire nel caso in cui lo stesso sia in deroga agli strumenti urbanistici Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 28 aprile 2011 n. 16591
La terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 16591/2011 che ha accolto il ricorso del procuratore della Repubblica di Cosenza in merito a un’opera pubblica realizzata in spergio della disciplina urbanistica e per la quale era stato disposto il sequestro preventivo, ha sancito il prinicipio secondo il quale il permesso a costruire, in deroga agli strumenti urbanistici, non può essere rilasciato dopo l’esecuzione delle opere, dato che la “sanatoria” è un istituto avente carattere di eccezionalità, giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari tutelati dalla disciplina urbanistica generale, e in quanto tale, applicabile solo ed esclusivamente nei casi previsti dall’art. 14 del DPR 380/2001. La Suprema Corte, annullando la decisione di merito, ha però precisato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso in deroga prevede la previa deliberazione del consiglio comunale, indi per cui ne deriva che che la delibera consiliare deve precedere il rilascio del titolo e soprattutto l’esecuzione dell’intervento con l’ulteriore conseguenza che non può essere rilasciato un permesso di costruire in deroga con una sanatoria.