Non può essere obbligato al mantenimento del figlio minore, il padre pensionato indigente – Corte di Cassazione Penale sentenza n. 27051/2011

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Un sentenza che farà sicuramente discutere, sia in un senso che nell’altro…I  Giudici di legittimità hanno di fatto assolto un genitore ritenuto responsabile, dai giudici di merito, della violazione dei dettami previsti dall’ art. 570 c.p., in quanto lo stesso, pensionato sordo-muto, trovandosi in uno stato di pesante  indigenza,  non aveva  la capacità economica per poter provvedere al pagamento del mantenimento della figlia minore; Il principio di diritto, che riportiamo testualmente e sul quale la Cassazione ha fondato la pronuncia di assoluzione in capo al padre-pensionato (sentenza 27051/2011) è il seguente “l’obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell’obbligato, con la conseguenza  che assume rilievo, ai fini di sanzionare penalmente l’inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all’indisponibilità,

persistente, oggettiva, ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita…..essendo stata accertata – nella sede di merito – una obiettiva ed incolpevole incapacità economica del soggetto obbligato, ne consegue che l’imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste”.

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