Non è sufficiente la disponibilità dei nonni a premndersi cura dei nipotini per evitare l’adozione nel caso in cui non viene provata la presenza di “rapporti significativi” – Cass.Civ. Sent. n. 7504 del 31.03.2011
Corte di Cassazione, I Sez., sentenza n. 7504 del 31/3/2011
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Commento:
Con tale pronuncia la I^ Sez. Civile ha confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidato in base al quale non è sufficiente la mera disponibilità dei nonni a prendersi cura dei nipoti per evitarne l’adozione se non è più che provata la presenza di “rapporti significativi”, cioè, per interdeci, una relazione sottostante di familiarità e di vigilanza quotidiana, o per lo meno un tentativo di combatterne lo stato di abbandono, ovvero, al limite un tentativo di constatare la condizione di abbandono dei minori con comportamenti sostitutivi dei genitori, od eventualmente con denunce alle autorità di controllo.Quetso ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 7504/2011, chiarendo, tra l’altro, che le spese per gli avvocati dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non possono essere liquidate nella stessa sentenza ma deve essere sempre emesso un ulteriore decreto di pagamento a carico dell’amministrazione.
Con tale pronuncia la I^ Sez. Civile ha confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidato in base al quale non è sufficiente la mera disponibilità dei nonni a prendersi cura dei nipoti per evitarne l’adozione se non è più che provata la presenza di “rapporti significativi”, cioè, per interdeci, una relazione sottostante di familiarità e di vigilanza quotidiana, o per lo meno un tentativo di combatterne lo stato di abbandono, ovvero, al limite un tentativo di constatare la condizione di abbandono dei minori con comportamenti sostitutivi dei genitori, od eventualmente con denunce alle autorità di controllo.Quetso ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 7504/2011, chiarendo, tra l’altro, che le spese per gli avvocati dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non possono essere liquidate nella stessa sentenza ma deve essere sempre emesso un ulteriore decreto di pagamento a carico dell’amministrazione.