Non è responsabile il datore se l’infortunio deriva da una manomissione

Non è responsabile il datore se l’infortunio deriva da una manomissione

 

 

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Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 24 settembre 2013 n. 39491

 

La Corte di Cassazione ha stabilito che non risponde di lesioni colpose il datore di lavoro del dipendente infortunatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di manomissioni sul luogo di svolgimento della prestazione.

La Corte, ha annullato, senza rinvio, la decisione di condanna di un imprenditore che aveva preso l’appalto della nettezza urbana dell’area mercatale comunale perché consentiva che un proprio dipendente lavorasse in prossimità di un cancello in ferro sprovvisto del perno di fermo di fine corsa e, quindi, non in una situazione di sicurezza;

nel caso di specie il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, determinava la fuoriuscita dell’anta dal binario che lo travolgeva riportando gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale.

I Giudici di Piazza Cavour, nel ricostruire la vicenda però cominciano col rilevare che il cancello, ab origine, non presentava alcun vizio costruttivo, tanto è vero che il suo installatore è stato prosciolto; per tale motivo, la sua anomalia, è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata.

 


“Inoltre – precisa la sentenza -, il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale ‘rischio specifico’ della attività del […] tenuto conto che sono ‘rischi specifici’ solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi”.

“Pertanto tale rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell’appaltatore dei servizi di nettezza urbana. Consegue da ciò che il […] non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un’impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante ‘sul campo’ e non sull’imprenditore al cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi”.

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