Non è prevista  alla sospensione della patente per l’ubriaco in bicicletta

Non è prevista alla sospensione della patente per l’ubriaco in bicicletta

 

 

fermo tecnico

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 6 maggio 2013 n. 19413

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che non può essere commminiata la pena accessoria della sospensione della patente per la persona ubriaca che si metta alla guida di una bicicletta.

 

La  Cassazione, ha così deciso,  accogliendo il ricorso di un ciclista contro la sentenza del tribunale di Trento.

I Giudici di Piazza Cavour, ricordano  che, per effetto dell’articolo 219 bis del Codice della strada, introdotto con la legge 15 luglio 2009 n. 94, la normativa della sospensione della patente  si applica anche quando l’illecito è stato commesso da conducente di ciclomotore. In tal caso la sospensione riguarda il certificato di idoneità alla guida. 



Secondo i giudici questa previsione è rilevante per orientare la risoluzione del caso in esame, dato che la norma, in esame, ha formalmente previsto che la sospensione si applica al certificato di idoneità alla guida “posseduto” ovvero alla patente “posseduta”; si legge nella motivazione della sentenz ache quindi : “Risulta dunque normativamente confermata, nel suo complesso, la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Suprema corte, secondo cui la sospensione può essere disposta solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima”.

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