Non è obbligatoria la nomina di un sostituto se il difensore è malato Corte di cassazione
Corte di cassazione Sezione IV penale Sentenza 11 febbraio 2013 n. 6779
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un cittadino condannato per guida senza patente, con la sentenza n. 6776/2’13, ha stabilito che il difensore di fiducia, che è impedito a partecipare all’udienza perché malato, non ha l’obbligo di nominare un sostituto processuale e neppure di indicare le ragioni dell’omessa nomina,
di fatti, la legge processuale non impone alcun onere in tal senso.