Nomina Custode

 

TRIBUNALE  DI CREMONA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

N.                  R.G.E.

VERBALE DI UDIENZA

 

Successivamente oggi, ……………………………………… sono comparsi avanti il Giudice delle Esecuzioni, ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

………………………………..…………………………………………………………S

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

visto ed applicato l’art. 559 c.p.c.,

− rilevato che con il pignoramento il debitore è costituito custode dei cespiti pignorati,

− ritenuto che la sostituzione nella custodia possa avere utilità per la vendita, consentendo sia una migliore gestione ed amministrazione del compendio pignorato (non solo quando questo è occupato da terzi), sia un più agevole accesso da parte di eventuali interessati all’acquisto,

SOSTITUISCE

nella custodia il debitore esecutato, nominando custode giudiziario

……………………………………………………………………………………………

Il Custode dovrà provvedere, secondo quanto previsto dagli artt. 559 e 560 c.p.c. e le indicazioni

impartite da questo Giudice e dal Professionista  delegato:

  • • a verificare lo stato di conservazione e manutenzione del bene svolgendo relazione al Giudice dell’Esecuzione su eventuali difformità dalla perizia o su altre difficoltà per la vendita, nonché sullo stato di occupazione, sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla regolarità amministrativa dell’immobile;
  • • a comunicare (quando la situazione lo richieda) per iscritto ai competenti Servizi Sociali il provvedimento di liberazione emesso dal Giudice dell’Esecuzione descrivendo le condizioni economico-familiari del/gli occupante/i e ogni altra circostanza utile all’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni;
  • • a curare l’amministrazione dei beni, provvedendo anche a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione ordinaria o straordinaria (e a procedere agli interventi di manutenzione, previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione);
  • • all’aggiornamento e alla riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l’occupazione dell’immobile, nonché alla disdetta di tutti i contratti di godimento del bene;
  • • a vigilare sulla condotta del/i debitore/i e/o degli altri occupanti l’immobile, anche con riguardo all’ordine di liberazione impartito dal Giudice;
  • • ad installare o sostituire dispositivi di sicurezza, serrature o, comunque, mezzi di tutela ed allarme, al fine di evitare illecite intrusioni nell’immobile;
  • • a realizzare piccola pubblicità della vendita presso l’immobile (affissione di cartelli, comunicazione ai proprietari degli immobili adiacenti ed altre forme pubblicitarie analoghe);
  • • a fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dell’immobile, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell’ordinanza di vendita, della/e relazione/i del custode e della perizia di stima;
  • • a organizzare le visite all’immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone interessate e i loro nomi;
  • • a fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell’offerta di acquisto senza incanto e con incanto e le relative istruzioni ;
  • • a prestare assistenza agli interessati all’acquisto nell’imminenza dell’udienza fissata per l’esame delle offerte e nel corso di questa e a fornire ai predetti l’aggiornamento sullo stato dell’immobile;
  • • a segnalare a questo Giudice dell’Esecuzione eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene, o comunque ogni circostanza che renda necessario l’immediato sgombero dei locali;
  • • ad esercitare (previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione e, se necessaria, nomina di un legale) tutte le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità materiale del compendio pignorato e a curare l’esecuzione dell’ordine di liberazione anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario salvo che questi non lo esentino;
  • • alla rendicontazione trimestrale e finale in ordine all’amministrazione e conservazione del bene: nel rendiconto dovrà indicare specificamente, per date e numero, gli accessi effettuati, i sopralluoghi finalizzati all’accompagnamento degli interessati all’acquisto ed ogni altra attività pertinente, oltre a formare una tabella dei movimenti di cassa redatta secondo lo schema semplice delle entrate ed uscite.

Il compenso del custode giudiziario sarà commisurato al valore di aggiudicazione dell’immobile secondo lo standard  dell’Ufficio di cui alla relativa direttiva .

Il Custode dovrà depositare, almeno 10 giorni prima dell’udienza di vendita dei lotti oggetto della procedura, il rendiconto delle attività custodiali sino ad allora svolte per la procedura affinché le parti possano averne conoscenza; in assenza di osservazioni nel corso dell’udienza di vendita, la relazione depositata si riterrà approvata.

Il Giudice dell’Esecuzione

PROVVEDE

con atto separato quanto alla liberazione dell’immobile.

 

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