No al trasferimento di residenza della figlio, congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, in un luogo lontano dal padre – Tribunale per i minorenni di Trento – decreto 14 Dicembre 2010

Tribunale per i Minorenni di Trento – decreto 14 dicembre 2010

E un diritti fondamentali del fanciullo, riconosciuti inequivocabilmente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sottoscritta a Nizza nel 2000 (art. 24 n.3), quello di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
Per Tribunale per i Minorenni di Trento, decreto del 14 dicembre 2010, il diritto del fanciullo ad intrettenere relazioni personali e contatti diretti con ciscuno dei genitori (art. 24, n. 3 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.) risulterebbe  sicuramente pregiudicato qualora, a seguito del trasferimento della figlia, congiuntamente affidata ad entrambi i genitori, la stessa andasse ad abitare  in una località remota ed a molti chilometri di distanza  dal padre, dato che ciò, la priverebbe della possibilità di mantenere la frequenza settimanale dei contatti con il padre, necessaria al rafforzamento e allo sviluppo del rapporto genitoriale padre – figlia.

 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO
riunito in camera di consiglio in persona di :
Dott.ssa LAURA BRIGANTI VITALINI Presidente
Dott. GIUSEPPE PIETRAPIANA Giudice
Dott.ssa KATIA MARAI Giudice onorario
Dott. ANTONIO MAZZA Giudice onorario
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 207/10 nell’interesse della minore B. C., nata a Trento nel 2006.
Letti gli atti del procedimento in favore della minore sopra indicata ed in particolare:

– il ricorso d.d. 24.08.2010 con cui la madre A. ha chiesto che venga modificato il decreto di questo Tribunale d.d. 23.02.2010 – che ha recepito l’accordo raggiunto dai genitori in ordine alla regolamentazione dell’affidamento, alla collocazione prevalente della bambina, alla sua permanenza presso il padre nonché alla quantificazione dell’assegno di mantenimento posto a carico di quest’ultimo- nella parte relativa alle modalità di frequentazione della bambina da parte del padre nel senso di regolamentare la permanenza di C. presso il padre tenendo conto del fatto che la madre è intenzionata a trasferirsi con lei e con la secondogenita D., nata nel giugno 2010, all’Isola d’Elba presso l’abitazione del proprio nuovo compagno;
– la comparsa di costituzione del padre B. B., con la quale costui si è opposto al trasferimento della figlia all’Isola d’Elba assieme alla madre, in quanto ciò comporterebbe il suo sradicamento dall’ambiente ove è cresciuta, ed ha chiesto che venga disposto il collocamento della bimba presso di lui e la possibilità per la madre di vederla secondo le modalità indicate dal tribunale;
ritenuto che le ragioni addotte dalla A. a sostegno della richiesta di modifica della regolamentazione dei rapporti di C. con il padre conseguente al suo trasferimento all’Isola d’Elba non siano idonee a giustificare l’allontanamento della bambina dal padre e dall’ambiente nel quale è cresciuta, in quanto esse non attengono all’interesse superiore della minore, bensì ad esigenze personali ed a scelte di vita della ricorrente, le quali però non possono condizionare in maniera così rilevante il rapporto tra la minore e l’altro genitore;
considerato che rientra tra i diritti fondamentali del bambino, riconosciuti espressamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sottoscritta a Nizza nel 2000 (art. 24 n.3), quello di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori e che tale diritto verrebbe sicuramente pregiudicato dal prospettato trasferimento di C. in un posto raggiungibile dal padre solo dopo molte ore di viaggio, in quanto la priverebbe della possibilità di mantenere la frequenza settimanale dei contatti con il padre, funzionale al rafforzamento e allo sviluppo del loro rapporto;
rilevato che il padre ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere in maniera stabile C. presso di sé qualora la madre permanesse dell’idea di volersi trasferire altrove con il nuovo compagno e la figlia avuta dallo stesso e che questa eventualità è stata però rifiutata dalla A., che ha prospettato come prioritario il mantenimento della collocazione della bambina presso di lei;
ritenuto inoltre che, qualora il trasferimento della A. all’isola d’Elba non abbia luogo, non vi siano motivi per modificare la collocazione della minore come prevista nel decreto d.d. 23.02.2010 ;
visto il parere del P.M. che ha aderito alle conclusioni formulate dal padre;
P.Q.M.
Visto l’art. 155ter e 317 c.c. e l’art. 737 c.p.c.
RIGETTA
le istanze di modifica del decreto di questo Tribunale d.d. 23.02.2010 formulate dalle parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Trento, lì 14 dicembre 2010

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