Nell’esame da Avvocato, nel caso in cui qualora la commissione ritenga di aggiungere al voto di esame un giudizio  sintetico, lo stesso deve essere coerente con l’indicato voto numerico – Tar Lecce

Nell’esame da Avvocato, nel caso in cui qualora la commissione ritenga di aggiungere al voto di esame un giudizio sintetico, lo stesso deve essere coerente con l’indicato voto numerico – Tar Lecce

matura-ft

TAR Puglia n. 01801/2012, sez. Prima del 25/10/2012

Il TAR Lecce, con la recente sentenza in epigrafe, nell’accogliere  il ricorso proposto da un candidato avverso l’esclusione dalla prova orale degli esami per avvocato, ha stabilito ch qualora la commissione ritenga di aggiungere aò voto di esame un giudizio. sia pur sintetico, detto giudizio deve essere poi coerente con l’indicato voto numerico, nonchè scevro da errori e/o travisamento dei fatti

Nel caso de quo, si riscontra, dalla documentazione in atti, che la Commissione, unitamente all’espressione del voto numerico di “27” – costituente la risultanze di due “6”, e di tre “5” – risulta altresì avere espresso il seguente giudizio: “forma poco lineare, impostazione discutibile, argomentazioni non convincenti,errori di ortografia”.

Ha poi proseguito il TAR, è evidente, quindi, la contraddittorietà tra il sopra indicato,  giudizio sintetico,  espresso dalla commissione e il voto finale conseguito dal ricorrente, dato che, in presenza di “forma poco lineare,impostazione discutibile, argomentazioni non convincenti, errori diortografia”, il voto finale avrebbe dovuto essere gravemente insufficiente, e non, invece, rasentare la sufficienza (sufficienza peraltro riconosciuta da due commissari di esame, su cinque componenti la sottocommissione).

 

 

Indi per cui, soltanto per tale ragione, pertanto, l’impugnato provvedimento deve ritenersi affetto da illogicità, essendo del tutto chiara la contraddizione intrinseca, e non altrimenti sanabile, esistente tra il voto alfanumerico espresso dalla sottocommissione in ordine alla prima prova scritta svolta dal candidato, e il giudizio sintetico che lo accompagna.

In conclusione, il Giudice Amministrativo, rilevando come non può poi non evidenziarsi un ulteriore profilo di illegittimità dell’impugnato provvedimento laddove si fa riferimento a presunti “…errori di ortografia”, asseritamente individuati dalla commissione esaminatrice, e di cui non vi è tuttavia traccia nella prova d’esame in commento, con conseguente evidente travisamento dei fatti compiuto dalla commissione esaminatrice, avendo essa espresso una propria valutazione sulla base di presupposti fattuali (la presunta sussistenza di errori ortografici) smentiti dalla obiettiva realtà documentale.

 

Previous Cari avvocati occhio a definire "Inqualificabile" l'operato del collega....da oggi scatta il reato di ingiurie -
Next MEDIAZIONE CIVILE : In attesa del deposito della sentenza della Corte Costituzionale il Ministero di Giustizia rilascia una circolare

You might also like