Nell’esame da Avvocato, nel caso in cui qualora la commissione ritenga di aggiungere al voto di esame un giudizio sintetico, lo stesso deve essere coerente con l’indicato voto numerico – Tar Lecce
TAR Puglia n. 01801/2012, sez. Prima del 25/10/2012
Il TAR Lecce, con la recente sentenza in epigrafe, nell’accogliere il ricorso proposto da un candidato avverso l’esclusione dalla prova orale degli esami per avvocato, ha stabilito ch qualora la commissione ritenga di aggiungere aò voto di esame un giudizio. sia pur sintetico, detto giudizio deve essere poi coerente con l’indicato voto numerico, nonchè scevro da errori e/o travisamento dei fatti
Nel caso de quo, si riscontra, dalla documentazione in atti, che la Commissione, unitamente all’espressione del voto numerico di “27” – costituente la risultanze di due “6”, e di tre “5” – risulta altresì avere espresso il seguente giudizio: “forma poco lineare, impostazione discutibile, argomentazioni non convincenti,errori di ortografia”.
Ha poi proseguito il TAR, è evidente, quindi, la contraddittorietà tra il sopra indicato, giudizio sintetico, espresso dalla commissione e il voto finale conseguito dal ricorrente, dato che, in presenza di “forma poco lineare,impostazione discutibile, argomentazioni non convincenti, errori diortografia”, il voto finale avrebbe dovuto essere gravemente insufficiente, e non, invece, rasentare la sufficienza (sufficienza peraltro riconosciuta da due commissari di esame, su cinque componenti la sottocommissione).