Nella parcella dell’Avvocato deve essere necessariamente inserito il preventivo – parere del Consiglio di Stato

giustizia

Parere del Consiglio di Stato sulle “Tariffe Professionali” – 3126/2012 Dott. Chieppa

Tra i suggerimenti che il Consiglio di Stato da al ministero di Giustizia a proposito del regolamento che definisce i parametri per i compensi che il giudice deve liquidare ai professionisti ci sono .

1) l’inserimento delle spese sostenute dal professionista all’interno del compenso  unitario e onnicomprensivo,

2) valutazione negativa del Giudice sul corrispettivo dovuto a professionisti che non abbiano, in via preventiva, presentato al cliente un preventivo di spesa (clicca per scaricare il modello “preventivo cliente”)

3) un premio agli avvocati per la rapida conclusione del giudizio.

Dopo l’ eliminazione delle tariffe professionali ad opera del decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni, questi parametri colmano il vuoto che si è creato in sede giurisdizionale per la definizione del compenso dovuto al professionista per la sua prestazione.
Il parere 3126/2012 del Consilgio di Stato,  relatore Roberto Chieppa è alquanto  severo se si tiene in considerazione che l’organo di consulenza del Governo chiede anche al ministero di Giustizia di evitare accuratamente di riprodurre con i nuovi parametri i profili di una tariffa mascherata e ha chiesto, quindi, di stralciare dal testo, i cosidetti,  parametri a forbice, che presentano cioè un valore minimo e uno massimo, per dare maggiore risalto,  invece, al  metodo del valore medio da cui sarà poi il giudice (o il responsabile del procedimento nel caso degli appalti di servizi) a decidere se e quanto scostarsi.
Altro richiamo di notevole risalto riguarda la quantificazione del corrispettivo, in generale e nello specialmodo alla categoria dei legali.

Il regolamento, fa sua, la posizione del Consiglio nazionale forense di partire, per il calcolo del quantum del compenso, dalle vecchie tariffe professionali (previste dal decreto ministeriale 127/2004) con un adeguamento pieno secondo gli indici Istat sulle professioni liberali: un incremento annuo medio del 3% nel periodo 2004-2012 che si traduce in un complessivo 24,1 per cento.

Ebbene, il Consiglio di Stato sottolinea che tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all’incremento Istat per le professioni liberali e che viceversa questo adeguamento può essere contenuto in una misura, più bassa,  in un momento in cui gran parte del Paese è chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria.

 

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